Quando è giusto dire «rescissione»

Quando è corretto parlare di rescissione di un contratto
Libri e appunti | © Mikhail Pavstyuk

Quasi mai! Con questa risposta lapidaria possiamo cominciare a comprendere meglio il senso di un’espressione usata molto spesso, sia nelle traduzioni sia nel linguaggio quotidiano, ad esempio negli articoli di giornale. «Il Comune ha rescisso il contratto con il fornitore,» oppure: «Ho rescisso il contratto del cellulare.» Ecco in quali casi è effettivamente corretta.


Il termine rescissione si riferisce in realtà a tre fattispecie ben precise. Lo scioglimento di un contratto che era stato concluso in una situazione in cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale (art. 1447 Codice civile IT), oppure quando vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio (art. 1448 CC IT).

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Da notare che la sproporzione deve essere originaria, cioè presente al momento della conclusione del contratto, non sopravvenuta dopo la stipulazione dei patti. Spieghiamoci con due esempi. Il signor A, in stato di bisogno per gravi difficoltà economiche, vende la propria automobile al signor B. Quest’ultimo, approfittando del bisogno di A di incassare denaro rapidamente, acquista l’auto a un prezzo inferiore di più della metà di quello di mercato, sapendo che A è costretto ad accettare.

Secondo esempio: Tizio, in stato di pericolo perché ammalato gravemente, ha urgente necessità dell’intervento del medico Caio. Conoscendo la grave malattia di Tizio, Caio richiede, come compenso per il suo intervento, una somma di denaro sproporzionatamente alta, sapendo che Tizio è disposto a pagare qualunque cifra pur di ottenere il consulto medico del quale ha urgenza.

Le parti che subiscono queste condotte perché si trovano in una condizione particolare di debolezza rispetto all’altro contraente possono rivolgersi al giudice e chiedere la rescissione del contratto, cioè il suo scioglimento e ridefinizione a condizioni più eque. La rescissione può essere evitata se la persona che ha approfittato del bisogno o pericolo della controparte accetta spontaneamente di adeguare le sue pretese. Da osservare anche la distinzione fra stato di bisogno e stato di pericolo, che rappresentano due situazioni diverse, come si vede dagli esempi citati.

Un caso diverso di rescissione concerne il diritto successorio e precisamente la rescissione della divisione ereditaria, quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto (Art. 763 CC IT).

Ho citato, per praticità, il diritto italiano, poiché contiene i riferimenti più espliciti, ma anche il diritto svizzero in lingua italiana parla di rescissione in fattispecie del tutto analoghe (si veda, ad esempio, l’art. 638 Codice civile CH in materia di contestazione della divisione ereditaria). Una differenza tecnicamente importante tra i due ordinamenti, ma che non è utile analizzare qui, è la diversità in materia di retroattività dell’azione rescissoria.

Sebbene venga utilizzato molto comunemente per indicare, in genere, la fine innaturale di un contratto, il termine rescissione non è neutro. Si riferisce, come abbiamo visto, a circostanze molto specifiche e non particolarmente frequenti in cui un contratto cessa la propria esistenza. Le situazioni più comuni di scioglimento dei rapporti contrattuali sono, in realtà, il recesso, la risoluzione, l’annullamento o la disdetta.

Tutti i termini che indicano la fine o la perturbazione di un rapporto contrattuale si riferiscono a fattispecie precise. Devono essere analizzate caso per caso, per non richiamare, in chi legge una traduzione o un testo di comunicazione, situazioni non corrispondenti ai fatti.

(Articolo pubblicato in originale il 22.6.2015, ripubblicato con aggiornamenti il 22.10.2019)

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6 risposte

  1. La ringrazio sentitamente per la chiarezza e l’utilità del Suo articolo, molto apprezzato.
    Certi distinguo fanno davvero la differenza.

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