Diritto e foro competente con i clienti esteri

Consultazione | © Ivan Isak
Consultazione | © Ivan Isak

Un quesito comparso in Rete attira l’attenzione su un aspetto molto importante dei contratti fra traduttori e clienti. La scelta del foro competente e della legge che regola il contratto può cambiare l’esito di una controversia con il committente. La questione dell’arbitrato: conviene accettare che un’eventuale controversia sia affidata a degli arbitri privati? Alcune indicazioni pratiche.


Sto per concludere un contratto di traduzione con una società estera. Nella prima bozza di contratto che mi avevano inoltrato, c’era scritto che il foro competente era quello della loro città. Ho chiesto che il foro competente fosse nel mio Paese e mi hanno mandato una nuova bozza, in cui compare il foro competente della mia città, ma la legge applicabile sul contratto resta quella del loro Stato. E’ possibile? E’ meglio scegliere legge applicabile e foro sempre nel proprio Paese?

I traduttori lavorano abitualmente con clienti esteri, per le caratteristiche specifiche della loro attività. Un traduttore può essere un professionista o una piccola impresa: a differenza delle grandi aziende che esportano abitualmente, può non riconoscere, soprattutto all’inizio della sua attività, alcune insidie della contrattualistica internazionale.

Una delle questioni più delicate, al momento di concludere un contratto con un committente estero, è definire la legge che regola il contratto stesso e indicare il giudice di fronte al quale andranno portate eventuali controversie. Questi elementi sono lungi dall’essere dettagli per tecnici del diritto: una saggia definizione del diritto prevalente e del foro competente può essere decisiva, per la risoluzione favorevole di una controversia, ad esempio su un mancato pagamento o su una contestazione di qualità.

Prima di rispondere al quesito da cui siamo partiti, occorre ricordare la distinzione tra foro competente e diritto prevalente (o legge applicabile) su un contratto. Il diritto prevalente designa la legge sulla quale si fonda il contratto. Non è per forza la legge del Paese in cui risiede il traduttore o di quello in cui si trova il committente. Il diritto che prevale sul contratto può essere scelto liberamente, quasi ovunque. Può accadere che parti residenti in due Stati diversi stipulino un contratto secondo la legge di uno Stato terzo, per evitare di avvantaggiare l’uno o l’altro contraente. Si tratta di situazioni particolari che normalmente non ricorrono nell’attività di un traduttore.

Diverso è il foro competente: designa il giudice (ossia la sede del tribunale) a cui le parti vogliono affidare (devolvere) la risoluzione di controversie che sorgano da quel contratto o vi siano connesse. Il quesito iniziale presenta un caso particolare: il giudice di un Paese A (quello del traduttore) dovrebbe decidere su una controversia contrattuale secondo la legge di un Paese B (quello del committente). Questa situazione è tecnicamente possibile, ma andrebbe evitata, perché obbliga il tribunale a giudicare secondo una legge che non conosce e che deve prima analizzare. I tempi e le incognite del procedimento crescono. Nella pratica è sempre bene che il foro competente si trovi nello stesso Paese del diritto prevalente.

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Per il traduttore, nei casi più comuni, è bene insistere affinché il contratto preveda che diritto prevalente e foro competente si trovino nel proprio Paese. Questa regola conosce delle eccezioni. In Italia, ad esempio, i tempi della giustizia civile sono molto lunghi. Un decreto ingiuntivo di pagamento, che a determinate condizioni si può emettere anche verso un committente estero, si ottiene abbastanza rapidamente, ma presenta dei termini di scadenza più estesi, rispetto ad analoghi provvedimenti emessi in altri Paesi. La situazione peggiora nei procedimenti più complessi, ad esempio per un caso di responsabilità civile professionale.

Il traduttore, rispetto ad altri operatori economici, si trova in una posizione di vantaggio culturale: conosce molto bene la lingua dei Paesi esteri con i quali lavora e normalmente vi ha buoni contatti professionali. Potrebbe avere convenienza a radicare un eventuale procedimento nel foro estero, più efficiente. Bisogna ricordare, però, che seguire una causa in una lingua straniera può essere difficile anche per un traduttore professionista, se non avvezzo alle questioni giudiziarie. Inoltre, una causa estera può comportare costi superiori a quelli di un procedimento promosso vicino a casa, con il proprio legale di fiducia. La differenza, infine, non è solo pratica: una causa vinta secondo la legge di un Paese può essere persa secondo la legge di un altro. La scelta richiede attenzione.

In sintesi, nel contratto fra traduttore e committente è generalmente preferibile che foro competente e diritto prevalente siano quelli del luogo del traduttore, pur non potendosi escludere eccezioni, da discutere in dettaglio con il proprio legale di fiducia. Va evitato che diritto prevalente e foro competente corrispondano a due Stati diversi.

E’ importante formulare con esattezza la clausola di elezione di foro competente e diritto prevalente e, soprattutto, mai omettere questa scelta. Rinunciare a indicare quale legge regoli il nostro contratto e in quale tribunale dovranno essere risolte eventuali controversie significa lasciar decidere questi importanti aspetti alle norme generali del diritto contrattuale internazionale. Ciò è imprudente, poiché tali norme possono trovarsi in contraddizione da Paese a Paese e la loro applicazione può causare ulteriori dispute. Se il contratto non riporta esplicitamente diritto prevalente e foro competente, è assai frequente che tra le parti, oltre alla controversia di merito, nasca un disaccordo sulla giurisdizione, che complica ulteriormente i rapporti.

Un elemento importantissimo da valutare è di quale «estero» si tratti. All’interno dell’Unione europea si può operare con maggiore facilità, poiché l’Unione costituisce uno spazio giuridico unico in cui si può contare sul riconoscimento automatico delle sentenze e su numerose facilitazioni, rispetto alle normali procedure internazionali. Ciò significa che è molto più semplice, ad esempio, ottenere l’esecutività di una decisione giudiziaria emessa in un Paese in un altro Stato membro. Accordi simili valgono anche con Stati che hanno stretti rapporti con l’Unione europea, come la Svizzera e altri Paesi vicini.

La prudenza suggerisce invece di valutare con estrema attenzione le relazioni commerciali con clienti fuori dall’Unione europea. Spesso i traduttori lavorano con incarichi di valore assoluto piuttosto basso con Paesi anche molto lontani. Una controversia con un cliente extraeuropeo può comportare disagi e costi difficili da sopportare, rispetto al suo valore. Con gli Stati uniti, ad esempio, la questione deve essere valutata in base al tipo di procedimento e alla giurisdizione dei singoli Stati USA. Persino un banale procedimento esecutivo per un pignoramento può diventare costoso e laborioso.

In taluni casi, anche nei contratti di traduzione, è prevista la devoluzione delle controversie a un collegio arbitrale. Gli arbitri sono professionisti che si mettono a disposizione per risolvere cause fra parti che non vogliono sottostare al giudice ordinario, per ragioni di rapidità o di riservatezza (il procedimento arbitrale non prevede la pubblicità, a differenza del normale procedimento giudiziario). Gli arbitri sono, di fatto, giudici privati che si sostituiscono al giudice statale.

Rispetto a questa eventualità, sono necessarie alcune considerazioni. La clausola che regola la scelta dell’arbitrato (detta clausola compromissoria) deve essere formulata in modo formalmente corretto, sotto pena di nullità: deve indicare espressamente che si elegge un collegio arbitrale rinunciando al giudice ordinario; deve precisare in quale sede, Paese e secondo quale legge avverrà l’arbitrato stesso, nonché la composizione del collegio arbitrale.

Particolare attenzione va posta ai costi di un arbitrato. In alcuni Paesi vi sono enti pubblici o privati (Camere di commercio, associazioni professionali) che si offrono come sedi di arbitrato a condizioni favorevoli. Negli altri casi, però, la procedura arbitrale può essere molto costosa, poiché i professionisti che si prestano alla funzione esigono le loro normali parcelle. Anche in questo caso, l’opzione dev’essere pesata attentamente. L’arbitrato è più semplice e veloce, ma i suoi costi possono scoraggiare il traduttore dall’agire per tutelare i propri diritti, poiché le fatture degli arbitri possono elevarsi a multipli del valore della causa.

E’ bene valutare con cura tutti i dettagli del contratto, quando si inizia una collaborazione con un cliente estero. Oltre ai legali specializzati in diritto commerciale internazionale, in quasi tutti i Paesi Camere di commercio o associazioni professionali offrono consulenze in materia, talune anche in forma gratuita. Chiarirsi le idee aiuterà a prevenire sorprese sgradevoli.

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(Articolo pubblicato in originale il 11.2.2019, ripubblicato con aggiornamenti il 26.4.2022)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Alessandro Palumbo says:

    Grazie per l’articolo, davvero di alta qualità e molto dettagliato. Sul piano di riconoscimento delle sentenze, la Svizzera rientra con accordi europei? Grazie ancora.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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