Tradurre l’ingiunzione italiana: designare le parti

Tradurre un procedimento di ingiunzione italiano
Bilancia | © Angelo Casto

Tradurre un decreto ingiuntivo italiano: una richiesta frequente, nel contesto di un recupero internazionale del credito. Le particolarità di questo provvedimento e del procedimento in opposizione. L’inversione dei ruoli e delle denominazioni delle parti può causare confusione, nella traduzione, se non si conoscono i meccanismi procedurali. Non sempre la semplificazione favorisce la chiarezza.


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Il decreto ingiuntivo italiano nel contesto di un recupero internazionale del credito presenta alcune particolarità. Va notato, tra l’altro, il gioco delle parti che si instaura nel giudizio di opposizione al decreto stesso, ossia nel procedimento radicato da chi, raggiunto dall’ingiunzione a pagare una somma di denaro, ritenga di avere ragioni per opporsi a tale pretesa.

In un normale procedimento civile, le parti si definiscono attore e convenuto. Attore è chi agisce, cioè inizia il procedimento; convenuto è chi vi conviene (dal latino convenire, trovarsi insieme in un solo luogo), perché chiamato a costituirsi in risposta nel procedimento stesso.

Un decreto ingiuntivo italiano, però, non nasce da un procedimento ordinario, ma da un cosiddetto procedimento sommario. Il giudice emette il decreto d’ingiunzione ascoltando solo chi lo richiede (ricorrente), inaudita altera parte, cioè senza sentire il debitore. Significa che il tribunale ascolta solo il creditore, senza contraddittorio immediato della controparte.

Il debitore, così, se intende opporsi all’ingiunzione, deve introdurre un giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione. Tale giudizio di opposizione è un normale e separato procedimento civile. Perciò, nelle forme, avrà un attore (il debitore che vuole opporsi al decreto ingiuntivo) e un convenuto (il creditore che aveva richiesto il decreto stesso e ora conviene in contraddittorio nel giudizio d’opposizione).

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Tradurre un decreto ingiuntivo italiano: com’è vissuta l’opposizione

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Nella pratica, però, il giudizio di opposizione non viene «vissuto» come procedimento autonomo. Si presenta piuttosto come contraddittorio differito al procedimento sommario da cui è nato il decreto ingiuntivo: ecco allora che le parti si invertono. L’attore formale del giudizio di opposizione diventa, nella sostanza, un convenuto sui generis, di fronte al ricorrente del procedimento sommario. Questi a sua volta, è attore sostanziale, poiché ha lanciato la palla per primo sul medesimo oggetto: un credito conteso.

Questa inversione di ruoli può creare problemi al momento della traduzione. Se non si conosce il meccanismo del procedimento, chi traduce gli atti rischia di cadere in confusione nell’uso corretto dei termini che designano le parti. E’ necessario, infatti, distinguere tra: attore formale, attore in opposizione o convenuto sostanziale, dalla parte del creditore; convenuto formale, convenuto in opposizione o attore sostanziale, dalla parte del debitore.

Sulle alternative da preferire si dividono anche i giuristi. La scelta dipende dall’orientamento di chi redige gli atti: può prediligere una concezione unitaria delle due azioni (procedimento sommario e giudizio d’opposizione), oppure optare per una visione rigidamente distinta dei due passaggi. La prima opzione sembra la più accettata.

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Quale strategia scegliere per la traduzione

Nella traduzione si dovrà adottare una terminologia coerente, per evitare equivoci nella lettura degli atti e degli scambi di corrispondenza. La denominazione delle parti è un elemento semantico e pragmatico centrale per la comprensione di un atto giudiziario. Spesso il problema si può risolvere riducendo le designazioni a ricorrente per la parte che ha iniziato il procedimento sommario (cioè il creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo) e opponente per il debitore che a tale provvedimento si oppone.

Non sempre, però, la semplificazione favorisce la chiarezza. La scelta della strategia di traduzione più adeguata presuppone l’analisi degli atti e della situazione processuale. Il testo tradotto deve armonizzarsi all’interno del procedimento nel suo complesso e riflettere senza equivoci le posizioni delle parti.

Una particolarità della procedura italiana consiste nella combinazione di un procedimento speciale, quello che produce il decreto ingiuntivo, con un procedimento ordinario, quello che nasce in eventuale opposizione.

(Articolo pubblicato in originale il 21.11.2012, ripubblicato con aggiornamenti il 16.6.2025)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Martina Schönig says:

    Vorrei farle i miei più vivi complimenti per i seminari online da Lei tenuti! Sono interessantissimi e comodissimi e mi dispiace solo averli scoperti tardi. Siccome traduco verso il tedesco, mi chiedevo se questo tipo di formazione esiste anche per e nella mia lingua. Grazie e a presto.

    • Luca Lovisolo says:

      Grazie per il Suo apprezzamento. Il seminario che ha seguito Lei era dedicato in particolare a un aspetto di procedura italiana, ma tutti gli altri corsi sono frequentati da traduttori che lavorano da e per le lingue più diverse. Come ha sperimentato anche Lei, infatti, illustrano le basi di ragionamento per analizzare testi e contesti giuridici, con le quali ciascuno può poi lavorare nella propria lingua. A presto. Luca

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Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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