Il linguaggio penale delle epidemie

Il linguaggio penale del Coronavirus
Stetoscopio e persona che scrive | © National Cancer Institute

Cogliamo la triste circostanza della pandemia di Coronavirus per alcune considerazioni sulla terminologa giuridica. I termini usati nelle fattispecie di pericolo per la salute pubblica e alcune indicazioni pratiche per i traduttori. Come si esprimono la legislazione italiana e quella svizzera in lingua italiana. La differenza tra causare e cagionare. Nel diritto penale, l’uso del termine epidemia è più ristretto.


Cogliamo la triste circostanza della diffusione del nuovo Coronavirus per fare alcune considerazioni sulla ricerca terminologica giuridica, partendo dai reati connessi alla diffusione di malattie contagiose citati con frequenza in questi giorni. Come sempre, prendiamo in esame sia la legislazione italiana sia quella svizzera in lingua italiana. Lo scopo è conoscere più da vicino alcuni termini usati per costituire le fattispecie di pericolo per la salute pubblica legate a un’epidemia e trarne alcune indicazioni pratiche di metodo. Cominciamo dalle disposizioni in vigore in Italia, duramente colpita dal morbo. L’articolo a cui riferirsi è il 438 del Codice penale, intitolato, semplicemente, Epidemia:

«Epidemia – Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte.»
(Art. 438 CP)

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Osserviamo, intanto, che il Codice non distingue tra epidemia e pandemia, come invece prevedono i protocolli dell’Organizzazione mondiale della sanità. Apprendiamo così che il linguaggio dei codici non coincide sempre con quello di altre istituzioni, nazionali e internazionali. Inoltre, l’articolo fa ancora riferimento alla pena di morte, abolita in Italia, con tre successivi provvedimenti, nel 1944, 1948 e 1994. Negli articoli di legge possiamo trovare traccia di pene o fattispecie non più attuali, perché superate da provvedimenti più recenti, ma ancora citate nella norma. Oggi, le condotte un tempo punite con la morte sono sanzionate con l’ergastolo.

Da segnalare l’uso del verbo cagionare. Spesso lo si considera sinonimo di causare. Non è sempre così: causare esprime un nesso causale diretto, una relazione immediata tra il causatore e l’evento – normalmente la commissione di un atto illecito. Cagionare sottintende invece una circostanza indiretta, che può anche essere lecita, ma è tale da occasionare l’evento. Un esempio:

1. Tizio ha aggredito Caio con un coltello e ne ha causato il ferimento.
2. Ergasto ha lasciato la propria valigia in un corridoio scuro e ha cagionato il ferimento di Olinda, che vi ha inciampato.

Nella prima frase, il nesso tra la condotta di Tizio e il ferimento di Caio è immediato, una coltellata inferta dall’uno all’altro, un atto diretto e illecito; nella seconda, non è un’azione immediata di Ergasto che ferisce Olinda, ma il fatto che egli abbia abbandonato un oggetto in una posizione dove non è stato visto dalla malcapitata: l’evento s’è prodotto quando questa s’è trovata a passare. Volendo trovare un sinonimo di cagionare, lo si troverà più facilmente in occasionare, piuttosto che in causare.

Nel caso dell’articolo 438 CP (IT), che sanziona l’epidemia, il codice utilizza il verbo cagionare perché chi diffonde un’epidemia non commette materialmente l’atto di iniettare in coloro che gli stanno intorno il virus: compie atti diversi, che per sé possono anche essere leciti, ad esempio si reca in luoghi affollati. Così facendo, però, cagiona il diffondersi della malattia contagiando i presenti. E’ vero che la differenza tra causare e cagionare è ormai generalmente ignorata: il secondo sembra essere sentito più come variante colta del primo; taluni ritengono che cagionare sia la variante settoriale giuridica di causare. E’ bene ricordare che i due verbi non sono esattamente sovrapponibili.

Vediamo ora come la stessa fattispecie viene formulata dal Codice penale svizzero, all’articolo 231 CP (CH):

«Propagazione di malattie dell’essere umano – Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell’essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.»
(Art. 231 CP)

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Notiamo che il codice svizzero rinuncia all’uso del termine epidemia, per riferirsi più generalmente alla diffusione di malattie dell’essere umano. Ad un primo sguardo, perciò, la norma sembra applicabile a un insieme di casi più ampio, rispetto a quella italiana. Se si legge il dettato dell’articolo, però, esso precisa: «malattia dell’essere umano pericolosa e trasmissibile.» Torna perciò a restringere la norma alle malattie che hanno le caratteristiche specifiche di un’epidemia. Da qui, la necessità, quando si ricerca il significato e l’uso di un termine in un codice per utilizzarlo in una traduzione, di analizzare sempre con attenzione tutto il dettato della norma rispettiva, senza fermarsi al titolo, che può essere fuorviante.

Interessante notare che all’articolo del codice svizzero si affianca una legge contenente disposizioni penali, ma non compresa nel codice, una cosiddetta norma penale extracodicistica. Si tratta della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) del 28 settembre 2012. Nel titolo abbreviato di questo provvedimento vediamo ora comparire il termine epidemia. Il riferimento a norme extracodicistiche può essere molto importante, per la ricerca e la definizione terminologica del traduttore. In questo caso, l’articolo 3 della legge fissa i concetti in essa utilizzati e indica il significato giuridicamente vincolante di ciascuno:

«Art. 3 – Definizioni
Ai sensi della presente legge si intende per:
a. malattia trasmissibile: malattia trasmissibile all’essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici;
b. osservazioni: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili;
c. agenti patogeni: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile;
d. utilizzazione di agenti patogeni: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l’immissione nell’ambiente, la messa in commercio, l’importazione, l’esportazione, il transito, la detenzione, l’impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto.»
(LEp, 28 settembre 2012)

Entrambe le norme, italiana e svizzera, prevedono che la diffusione dell’epidemia sia dolosa, ossia posta in essere con la volontà di recare pregiudizio ad altri. Nel codice svizzero, ciò è espresso dalle parole con animo abietto; in quello italiano, è lasciato sottinteso. In entrambi i Paesi, però, è prevista l’eventualità di epidemia colposa, cioè causata non per volontà ma per negligenza, imprudenza o imperizia (ad esempio: la manipolazione errata involontaria di un virus in un laboratorio medico, che sfugge e si diffonde presso la popolazione). Le sanzioni sono ridotte, rispetto alla condotta volontaria: in Italia vanno cercate nell’articolo 452 CP (IT), Delitti colposi contro la salute pubblica, comma 1; in Svizzera torniamo alla Legge sulle epidemie, e precisamente all’articolo 82, capoverso 2. Da ricordare sempre che le definizioni trovate nelle leggi di uno Stato non devono essere considerate automaticamente valide in un altro, anche se nei due Paesi si parla la stessa lingua.

Nella ricerca del corretto significato di un termine, inoltre, per il traduttore può essere necessario ricorrere alla giurisprudenza: l’uso di un lemma può subire variazioni e adattamenti in base alle pronunce dei giudici, che si fondano sui casi concreti. Tornando all’Italia, l’interessante sentenza nr. 9133 del 12.12.2017, Sezione IV penale della Corte di Cassazione, definisce molto precisamente il senso di epidemia per il diritto penale:

«La Suprema Corte muove innanzitutto dalla ricostruzione della nozione giuridica di epidemia prevista dall’art. 438 CP. Tale nozione – osservano i giudici – risulta più ristretta rispetto a quella elaborata, e universalmente riconosciuta, da parte della scienza medica, poiché la locuzione mediante la diffusione di germi patogeni, contenuta nella fattispecie incriminatrice, circoscrive la punibilità alle sole condotte che abbiano cagionato l’evento secondo un preciso percorso causale e cioè mediante la propagazione volontaria o colpevole di germi patogeni.»
(Cfr. Felicioni A., Un’interessante pronuncia della Cassazione su epidemia, avvelenamento e adulterazione di acque destinate all’alimentazione, in: >Diritto penale contemporaneo, 20.6.2018).

Questa pronuncia dice due cose importanti per chi si occupa di linguaggio: in un contesto giuridico penale italiano, non possiamo utilizzare il termine epidemia con la stessa ampiezza di significato che gli diamo nel linguaggio comune e nemmeno nella stessa accezione che ha in medicina. Ai sensi dell’articolo 438 CP (IT), infatti, il termine epidemia si riferisce tassativamente al cagionare malattie per mezzo della diffusione di germi patogeni. Non comprende, ad esempio, i casi in cui taluno provochi la contaminazione di molte persone distribuendo sostanze alimentari alterate. Questo fatto, d’altra parte, è previsto in un diverso articolo, il 440 CP (IT):

«Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari – Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.»
(Art. 440 CP)

Nel linguaggio comune possiamo dire:

La ditta Acme ha distribuito una vivanda alterata, diffondendo un germe che ha causato un’epidemia di colera.

Non altrettanto possiamo fare quando dobbiamo riferire questo fatto in un contesto penale, dove dobbiamo utilizzare rigorosamente le formulazioni con le quali la legge costituisce questa fattispecie. Osserviamo che l’articolo 440 CP (IT) insiste sui concetti di corrompere, adulterare, contraffare e pericolo per la salute pubblica. In conseguenza, una proposta di formulazione potrebbe essere:

La ditta Acme ha distribuito una sostanza alimentare adulterata, cagionando numerosi casi di colera.

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Si possono trovare altre formulazioni equivalenti, utilizzando gli spunti contenuti nel pur breve articolo, ma ciò che importa è che si evitino espressioni come diffusione di un germe ed epidemia, che, come statuito dalla Cassazione, sono tipiche della fattispecie e delle condotte a forma vincolata dell’articolo 438 CP, non di quelle del 440 CP. Preferiamo poi il verbo cagionare anziché causare, poiché Acme non ha iniettato il morbo del colera direttamente nei consumatori: ha distribuito una vivanda che ha occasionato l’intossicazione mediatamente, per effetto del consumo da parte degli avventori. Ricordiamo altresì che i termini contraffare, adulterare, corrompere non sono equivalenti e non significano neppure avvelenare, che è oggetto invece dell’art. 439 CP, Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.

La sentenza di Cassazione appena citata è stata stimolata da un caso concreto, l’intossicazione della popolazione di un intero comune dovuta alla distribuzione di acqua potabile non adeguatamente depurata. Da notare che la Cassazione ha rifiutato la posizione dei due gradi di giudizio precedenti, che avevano invece accettato la classificazione dell’evento come epidemia, proposta dalla pubblica accusa. Ha respinto così l’applicazione dell’articolo 438 CP e precisato nel contempo il contenuto del termine. E’ segno che i riferimenti terminologici vanno ricercati preferibilmente nelle pronunce di legittimità, cioè in quelle dell’ultimo grado di giudizio, non solo nei giudizi di merito dei gradi inferiori, che possono essere cassati dall’istanza superiore con conseguenze anche sulla definizione terminologica.

Per concludere, si può richiamare una fattispecie penale che in questi giorni viene citata spesso, nel contesto delle restrizioni di movimento imposte per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus. In Italia, è quella dell’art. 650 CP (IT):

«Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità – Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.»
(Art. 650 CP)

Rispetto agli articoli citati più sopra, qui il centro d’attenzione si sposta: in quelli, il bene giuridico tutelato era la salute pubblica; in questo, è l’ordine pubblico, oltre all’interesse sottostante la disposizione eventualmente violata. Come si vede, può trattarsi di varie situazioni: tra queste, «ragioni di igiene.» E’ a queste ultime che ci si riferisce, quando si applica questo articolo nei casi di coloro che non rispettano le limitazioni alle uscite di casa per ridurre il diffondersi del contagio. Il termine igiene si unisce così alla galassia terminologica che ruota intorno a un caso di epidemia. In Svizzera, questa fattispecie è definita nell’articolo 292 CP (CH):

Disobbedienza a decisioni dell’autorità – Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
(Art. 292 CP)

Entrambi gli articoli, quello italiano e quello svizzero, hanno natura cosiddetta sussidiaria: per solito, un ordine d’autorità comporta già una sanzione speciale a carico di chi non lo rispetta. Nei casi in cui ciò non avviene, ci si riferisce allora sussidiariamente a questi articoli generali.

In conclusione, partendo da un caso di attualità, ai fini della ricerca terminologica ricordiamo che:

  • Come abbiamo visto per i verbi cagionare e causare, espressioni che il linguaggio comune riconosce come sinonimi possono non esserlo nel linguaggio giuridico: in questo caso la differenza non è particolarmente influente, in altri può essere determinante;
  • Come osservato nell’esempio della legislazione svizzera, il rimando a leggi penali extracodicistiche può essere molto utile per il traduttore, quando deve definire il significato dei termini che costituiscono una certa fattispecie;
  • L’uso di un termine nel corretto contesto giuridico può essere più ristretto di quello fatto nel linguaggio comune e persino in altre scienze: in questi casi, consultare la giurisprudenza di legittimità permette di precisare l’uso e di trovare le formulazioni più corrette, per evitare definizioni incerte e fuorvianti.

Consultare solo il codice può non essere sufficiente, per il traduttore che ricerca l’uso corretto di un termine, penale o civile. Le leggi extracodicistiche e le pronunce dei giudici di legittimità intervengono spesso a restringere o precisare il significato delle parole, anche censurando decisioni di altre istanze.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Stefania Albrizio ha detto:

    Lei sa sempre offrire analisi e precisazioni di grande interesse. Nella mia vita ho sempre studiato con passione, senza sosta. I Suoi scritti sono per me un grande stimolo. Grazie di cuore.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie a Lei. LL

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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