![Firma di un contratto | © Helloquence](https://www.lucalovisolo.ch/files/2017/11/helloquence-51716_BN.jpg)
Un cliente affida una traduzione e poche ore dopo revoca l’incarico: quali diritti ha il traduttore e come può tutelarsi? Un caso simile già trattato qui coinvolgeva un’agenzia, questo riguarda un cliente diretto e un intermediario. Aggiunge elementi che aiutano a riflettere e prevenire situazioni sfavorevoli. Importante valutare se il contratto si è costituito oppure no.
Dal consulente informatico esterno di una grossa azienda ho ricevuto un incarico di traduzione abbastanza corposo e urgente. Io avrei fatturato il lavoro direttamente all’azienda sua cliente, di cui mi ha fatto il nome e fornito i dati fiscali. Per l’urgenza, di cui il cliente era consapevole, abbiamo concordato consegne progressive dei singoli testi, mano a mano che li terminavo. Tutto ciò è avvenuto nel tardo pomeriggio: vista l’urgenza, ho cominciato a tradurre la sera stessa, rinviando altri lavori meno urgenti. Il giorno dopo, quando ormai avevo tradotto un certo numero di cartelle, il consulente mi comunica che il cliente finale ha deciso di revocare l’ordine per affidarlo a un altro traduttore.
Ho preso atto della decisione e ho inviato al cliente le cartelle già tradotte, chiedendone il pagamento, che ho calcolato proporzionalmente al forfait pattuito per il lavoro completo. Il cliente, ora, mi dice che rifiuta ogni addebito, sostenendo che in così poche ore, dalla fine del pomeriggio al mezzogiorno del giorno successivo, non posso aver maturato alcun diritto. Scrive che «non mi sarei dovuto mettere a lavorare subito» sui suoi documenti, avendo altri lavori. Addirittura, adesso, il cliente sostiene che fra noi non c’è mai stato alcun contratto, perché il consulente informatico non era autorizzato a conferirmi il lavoro, non avendo alcun potere di firma. Perciò io non avrei diritto a nulla. Le prime cartelle le ho tradotte e l’ho dimostrato, consegnandole subito. Come devo agire adesso? Inoltre: ho fatto bene a calcolare il prezzo delle cartelle svolte in proporzione al prezzo del lavoro completo?
Analizziamo la situazione
Il caso si verifica con una certa frequenza: il cliente conferisce l’incarico al traduttore e poi lo revoca senza motivo apparente. Avevo trattato una controversia simile in >questo articolo, ma la situazione narrata qui dal nostro lettore presenta degli aspetti specifici che stimolano utili considerazioni. In particolare:
- E’ valido il contratto stipulato dal consulente informatico in nome e per conto del cliente?
- E’ legittimo revocare l’incarico? In questo caso, il traduttore può richiedere il pagamento del lavoro svolto sino al momento della revoca e come deve quantificarlo? Avrebbe potuto impedire al cliente di recedere?
- E’ giusto sostenere che il traduttore non ha maturato diritti «in così poco tempo» e che non avrebbe dovuto «cominciare a lavorare subito,» come afferma il cliente?
Il caso è avvenuto in Italia, perciò va discusso in base all’ordinamento di questo Paese. Pur con diversità di dettaglio, questa situazione può essere affrontata da prospettive analoghe anche in altri ordinamenti. Per chiarezza chiameremo committente l’azienda cliente finale, intermediario il consulente informatico e traduttore il professionista incaricato di svolgere la traduzione.
Il contratto stipulato da un consulente esterno è valido?
E’ pacifico che tra le parti si è concluso un contratto d’opera per professione intellettuale ex art. 2229 e seguenti del Codice civile italiano. Oggetto del contratto è una traduzione linguistica. La manifestazione di volontà per la conclusione del contratto è avvenuta per bocca dell’intermediario, per cosiddetta rappresentanza diretta, ossia: l’intermediario (che tecnicamente assume qui il ruolo di rappresentante) conclude un contratto dichiarando esplicitamente di agire in nome e per conto della committente. Il contratto, pertanto, produce i suoi effetti giuridici fra il traduttore e la committente (art. 1388 CC IT). Sarà perciò a quest’ultima che il traduttore dovrà richiedere il pagamento del lavoro.
L’argomentazione della committente, secondo cui il contratto non si sarebbe validamente concluso perché l’intermediario non avrebbe avuto potere di conferire l’incarico in suo nome e per suo conto, è, in questo caso, priva di fondamento. L’intermediario ha esplicitamente affermato, nella corrispondenza con il traduttore, di agire in nome e per conto della committente, dichiarando la volontà di questa di concludere il contratto in un messaggio inviato al traduttore e in copia per conoscenza in chiaro all’amministrazione della committente, che nulla ha obiettato.
Inoltre, l’intermediario invia al traduttore i dati fiscali della committente e si dimostra ben al corrente dei suoi processi operativi interni. Sulla scorta di questa condotta dell’intermediario, il traduttore ha avuto ampio motivo di ritenere in buona fede che questi fosse validamente incaricato di richiedergli la traduzione.
La forma del contratto
Il contratto d’opera non richiede particolari requisiti formali stabiliti dalla legge (sono sufficienti l’oralità, oppure la forma scritta semplice o anche il fatto concludente). Non risulta neppure che, nel nostro caso, le parti abbiano convenuto tra loro una forma vincolante. Lo scambio di e-mail fra l’intermediario e il traduttore è più che chiaro: il prezzo proposto dal traduttore viene accettato e si chiede una consegna rapidissima, a tranche. Non sono specificate condizioni sospensive di alcun tipo che ritardino o condizionino l’inizio dell’efficacia del contratto a qualche altro evento.
La procura con la quale la committente ha conferito all’intermediario il potere di concludere il contratto con il traduttore richiede gli stessi requisiti formali della tipologia di contratto interessata (art. 1392 CC IT): perciò, può avergliela conferita anche oralmente. Per questi motivi, il contratto fra il traduttore e la committente è validamente concluso e immediatamente efficace, in forza della dichiarazione dell’intermediario, che ha agito in nome e per conto della committente stessa. Il traduttore, da parte sua, non aveva alcun motivo di dubitare della buona fede dell’intermediario.
Va ricordato, per inciso, che se l’intermediario avesse agito in malafede, cioè avesse ordinato la traduzione in nome e per conto della committente all’insaputa della committente medesima, sarebbe stato tenuto a risarcire il danno di tasca propria, e quindi a pagare lui l’opera svolta dal traduttore sino al momento del recesso: «Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto» (art. 1398 CC IT).
Perciò, se anche si dimostrasse che l’intermediario non aveva il potere di affidargli l’incarico, il traduttore non avrebbe da far altro che chiedere il compenso per il lavoro svolto all’intermediario stesso, che sarebbe tenuto a risponderne in prima persona.
Il committente può revocare l’incarico quando vuole?
Sia la committente sia l’intermediario erano consapevoli di essere ormai obbligati verso il traduttore, ossia che il contratto con quest’ultimo era validamente concluso: il giorno dopo, infatti, l’intermediario comunica al traduttore per iscritto di non procedere con il lavoro, recedendo così dal contratto. Se la committente e l’intermediario non fossero stati certi di aver validamente conferito l’incarico per l’esecuzione della traduzione, non avrebbe senso la loro dichiarazione di recesso. Sapevano che il contratto si era costituito e che il traduttore aveva già iniziato il lavoro, onde poterlo consegnare, a scaglioni, entro il ristretto termine richiesto.
I diritti di recesso del committente sono regolati dall’art. 2237 c. 1 CC IT: «Il committente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.» Significa che il committente ha diritto potestativo di recesso, cosiddetto ad nutum: può recedere anche senza una giusta causa o un eventuale inadempimento del prestatore d’opera, nel nostro caso il traduttore. Un committente può revocare l’incarico in qualunque momento, ma, se lo fa, è tenuto a compensare il traduttore per l’opera svolta sino al momento del recesso e a rimborsargli le spese.
L’organizzazione del lavoro del traduttore
La committente ritiene che il traduttore non avrebbe maturato diritti perché non doveva «cominciare subito.» Bisogna ricordare che il prestatore d’opera svolge la sua attività «con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente» (Art. 2222 CC IT). La mancanza del vincolo di subordinazione tra prestatore d’opera e committente ha per conseguenza che il committente non può esercitare alcun controllo sugli orari e sull’organizzazione del lavoro del prestatore. Ciò è dimostrato, inversamente, dal consolidato orientamento giuslavoristico secondo cui l’instaurarsi di vincoli di orario tra parti di un contratto di lavoro è considerato uno degli elementi caratteristici del lavoro subordinato.
E’ pacifico che tra la committente e il traduttore, nel nostro caso, si è concluso un contratto di lavoro autonomo. Pertanto, né la committente né l’intermediario, suo rappresentante, hanno titolo di esercitare controllo sugli orari e sulle modalità con le quali il traduttore ha organizzato l’esecuzione della traduzione e di derivarne qualunque conseguenza o pretesa. Il traduttore ha iniziato a tradurre sin dal momento del conferimento dell’incarico, approfittando delle ore serali e delle prime ore della mattina successiva, vista l’entità del lavoro e l’urgenza della consegna.
Nulla rileva, perciò, l’argomentazione della committente, secondo cui nell’orario compreso tra la sera precedente e la tarda mattinata successiva il traduttore non avrebbe maturato alcun diritto a compensi. D’altra parte, è massima di esperienza che la traduzione di un testo avente le dimensioni e i contenuti di quello in oggetto non avrebbe potuto essere compiuta nei termini pattuiti, se il traduttore non si fosse messo immediatamente al lavoro. D’altra parte, appena ricevuta la comunicazione di recesso, il traduttore ha consegnato senza indugio la porzione di lavoro già svolta: la committente non può contestare che l’opera sia stata in effetti parzialmente eseguita, può verificare la misura della porzione tradotta e non può eccepire che tale porzione sia stata realizzata dopo il momento del recesso.
Il compenso per la traduzione completa dei documenti era stato determinato forfetariamente. Un’interessante sentenza di Cassazione conferma che, in caso di recesso del committente ex art. 2237 CC, il compenso parziale per la porzione di lavoro svolta sino al momento del recesso «[…] viene determinato in misura proporzionale rispetto all’intero compenso» (Cass. sez. II, 21 ottobre 1998, n. 1044). Così ha fatto il traduttore, che ha quotato la parte di lavoro consegnato in modo proporzionale al forfait pattuito per il lavoro completo, con metodo e in misura che appaiono adeguati in fatto e in diritto.
Conclusioni e indicazioni pratiche
Fra il traduttore e la committente si è validamente concluso un contratto d’opera per professione intellettuale. La conclusione è avvenuta per rappresentanza diretta dell’intermediario. La committente, per voce dell’intermediario, si è poi avvalsa del diritto potestativo di recesso unilaterale, previsto per tale tipologia di contratto. Con ciò, sulla committente è però ricaduto l’obbligo di compensare il traduttore per l’opera svolta sino al momento del recesso. La committente non ha potere di controllo sull’organizzazione del lavoro del traduttore. Quest’ultimo ha potuto dimostrare la misura dell’opera svolta sino al momento del recesso e l’ha quantificata secondo gli usi, consegnandola al committente nell’immediatezza del recesso.
Per questi motivi, la committente è tenuta a pagare al traduttore l’opera svolta sino al momento del recesso, nella misura che il traduttore ha correttamente quantificato, entro il medesimo termine di pagamento pattuito nel contratto per l’opera completa.
Controversie come quella descritta in questo articolo si possono ragionevolmente prevenire, tenendo conto di alcune avvertenze e regolando per iscritto la relazione con il cliente.
In caso di contratti conclusi per rappresentanza, come quello di cui abbiamo parlato, la legge non obbliga il prestatore d’opera a verificare l’esistenza della procura tra cliente finale e rappresentante: se il traduttore può ritenere in buona fede che il rappresentante sia stato validamente incaricato di richiedere la traduzione, come in questo caso, ciò è teoricamente sufficiente a tutelarlo. Tuttavia, se un richiedente ci affida un incarico per conto di un terzo, è sempre bene accertare che l’intermediario abbia realmente il potere di impegnarsi in nome e per conto del soggetto che dovrà pagare, richiedendo una prova scritta della procura.
Se un committente recede dal contratto, consegniamogli immediatamente la parte di lavoro svolta sino a quel momento, affinché non possa contestare che sia stata eseguita dopo il recesso; quantifichiamone il prezzo secondo le stesse tariffe stabilite per il lavoro completo.
Vero che il committente ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto con il traduttore, anche senza giustificazione, ma ricordiamo che il traduttore ha diritto al rimborso di eventuali spese sostenute (trasferte, acquisto di materiali, etc.) e al risarcimento di un eventuale danno diretto e dimostrabile (Cass. n. 9996/2004), oltre al pagamento della parte di lavoro che ha svolto sino al momento del recesso.
Consideriamo che la facoltà di recesso del committente può anche essere esclusa per via dispositiva: vale a dire, possiamo stabilire nel contratto di vietare al cliente di recedere, introducendo un’apposita clausola (Cass. n. 5738/2000). Queste condizioni dobbiamo negoziarle, naturalmente, prima di accettare l’incarico.
L’importanza di un contratto in forma scritta
Sebbene le tipologie di contratto usuali nel settore della traduzione non richiedano la forma scritta, non si finirà mai di raccomandare la stesura di un contratto scritto con il cliente, a maggior ragione quando i rapporti sono complessi e includono rappresentanti, condizioni sospensive o previsioni particolari. Può bastare un modello di contratto che regoli i punti essenziali, da adeguare di volta in volta, non deve trattarsi di un documento lungo e astruso. Se, nel nostro caso, nel contratto fosse stata pattuita a chiare lettere l’esclusione della facoltà di recesso, la committente non avrebbe certamente deciso di conferire il lavoro a un altro professionista reperito successivamente, forse a prezzo più attrattivo, perché avrebbe comunque dovuto versare l’intero compenso al primo traduttore incaricato.
Nel caso che abbiamo descritto, poi conclusosi a favore del traduttore dopo una tenace controversia, è stata fondamentale l’analisi della corrispondenza intercorsa fra le parti via posta elettronica: in presenza di un contratto scritto, forse la committente non avrebbe neppure provato ad avanzare le proprie fantasiose argomentazioni.
(Articolo pubblicato in originale il 14.11.2017, ripubblicato con aggiornamenti il 5.11.2019)
Berit N. Johnsen says:
La ringrazio per l’estrema chiarezza con cui scrive, rendendo argomenti complicati immediatamente comprensibili.