Traduzione e danno morale: terminologie e casi

Terminologia del danno non patrimoniale
Lacrima | © Aliyah Jamous

Un errore di traduzione può causare un danno morale e avere come conseguenza l’obbligo del risarcimento? Un quesito che è occasione per risolvere il dubbio e per apprendere alcune terminologie tipiche della disciplina del danno non patrimoniale. Cosa si intende per «danno morale» e in cosa si differenza da un danno patrimoniale. Il significato di espressioni comuni anche nel linguaggio di tutti i giorni.


Una traduttrice chiede se un errore di traduzione possa avere come conseguenza anche il riconoscimento al danneggiato di un danno morale. La risposta a questo quesito ha una duplice utilità: si risolve il dubbio di merito e, nel frattempo, si apprendono alcune terminologie tipiche della disciplina del danno. Chiariamo sin da subito che cosa si intende, da un punto di vista terminologico e perciò di contenuto, per danno morale.

L’espressione danno morale è utilizzata piuttosto frequentemente, anche nel linguaggio comune. Per essere impiegata in modo corretto deve essere precisata e ricondotta ai danni detti non patrimoniali, ossia a quei danni che non consistono in una riduzione patrimoniale ingiusta, involontaria e oggettivamente quantificabile. E’ un danno patrimoniale, ad esempio, il costo di una nuova tiratura di un libro resasi necessaria perché la prima è risultata invendibile a causa di un errore di traduzione. Al contrario, è non patrimoniale un danno che non ha un’immediata raffigurazione economica o materiale: può trattarsi di una compromissione della salute, delle capacità relazionali o delle chance di sviluppo della personalità del danneggiato, o della sua reputazione.

E’ necessaria, qui, una distinzione sottile: il danno non patrimoniale si riferisce alla lesione in sé di questi beni giuridici, non alle eventuali conseguenze. Facciamo un esempio: un conto è il danno, non patrimoniale, rappresentato da un pregiudizio alla salute; altro conto è il danno da perdita di guadagno che la persona subisce poiché, a causa di quel pregiudizio fisico, non può più svolgere la propria attività lavorativa. Quest’ultimo, infatti, ricade nel danno patrimoniale.

Nella pratica è frequente che il danno non patrimoniale sia articolato in danno morale, appunto, ma anche in danno biologico e danno esistenziale. Vediamo le differenze. E’ più facile comprendere il senso dell’espressione danno morale se la si traduce nel termine sofferenza o patimento: il risarcimento del danno morale riconosce una sofferenza interiore per una compromissione della salute, dell’onore o di altri beni altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti del danneggiato.

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L’espressione danno esistenziale si riferisce invece a una compromissione permanente e lesiva della capacità di fare qualcosa in cui il danneggiato vede una propria realizzazione personale (ad esempio, non poter più coltivare il proprio sport preferito). Si differenzia dal danno morale perché non concerne una sofferenza interiore, ma un fare esteriore. La definizione di danno biologico, da parte sua, si differenzia da danno morale perché risulta da una lesione fisica che ricade sulla capacità di relazione del danneggiato. Si immagini, ad esempio, una persona che subisca un’aggressione e ne esca con una menomazione tale da rendergli difficile o impossibile una normale vita sociale.

Come si vede, si tratta di distinzioni meramente descrittive e sulle quali, inoltre, non sempre i giuristi concordano nel dettaglio. La Cassazione italiana ha stabilito che queste differenziazioni, benché esistenti e utilizzate anche in atti di valore giuridico (ad esempio, nelle tabelle per il calcolo dei risarcimenti assicurativi), hanno ragion d’essere solo come descrizioni e non corrispondono a categorie giuridiche diverse di danno, con distinte attribuzioni di valore (Cass. civ., III, 14.01.2014 n° 531, la più recente di varie precedenti pronunce in materia). Nell’usare questi termini, pertanto, bisogna tenere conto che essi certamente non sono sinonimi, ma, nel frattempo, non rappresentano specie di danno a sé stanti. Non sono che diverse precisazioni di un evento che si sussume alla categoria comune di danno non patrimoniale.

Vediamo ora se e come un errore di traduzione potrebbe causare un danno non patrimoniale. Tale danno sorge ogni qualvolta vi sia una lesione di un diritto garantito dalla Costituzione o da qualche legge puntuale: l’integrità fisica, la reputazione, lo sviluppo della personalità, per non citare che qualche esempio. Può certamente accadere che una traduzione eseguita in modo maldestro leda uno di questi beni giuridici. Basti pensare alla traduzione di un articolo di giornale nella quale un’errata resa del contenuto trascini un cittadino nel ridicolo o nel ludibrio, o gli attribuisca fatti o situazioni pregiudizievoli e non rispondenti al vero.

Si pensi anche al caso in cui, a causa dell’errata traduzione di un documento, un candidato perda definitivamente la possibilità di accedere a una opportunità di studio o di crescita professionale, o ancora laddove da un’errata interpretazione linguistica derivi un’ingiusta detenzione. Alcuni anni fa, durante le indagini per il caso di un’adolescente scomparsa, un errore nella traduzione di un’intercettazione telefonica causò l’ingiusto fermo di un cittadino straniero, che chiese e ottenne il risarcimento dallo Stato italiano, appena fu stabilita la sua estraneità al fatto.

Per concludere, se esiste nesso causale fra l’errore di traduzione e il sorgere del danno, il traduttore è senz’altro tenuto al risarcimento di un danno non patrimoniale, come nel caso di un danno patrimoniale. A differenza di quest’ultimo, che deve essere dimostrato e viene liquidato dal giudice sulla base di elementi oggettivi (fatture, ricevute di spesa, etc.), il danno non patrimoniale è rimesso alla liquidazione secondo equità da parte del tribunale.

In taluni casi, il giudice si rifà ad apposite tabelle di calcolo, ma in altri può giungere a decisioni anche fortemente discrepanti. Se si incorre in questa spiacevole situazione, il grado di incertezza della decisione giudiziaria è molto elevato.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

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    Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

    Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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