L’uso della parola «Stato»

Strasburgo, Parlamento europeo | © Frederic Koberl
Strasburgo, Parlamento europeo | © Frederic Koberl

In quali casi è corretto usare la parola «Stato» e in quali forme? Non è solo una questione di lessico e di uso corretto del vocabolario. Proviamo a risolvere il quesito sulla base di alcuni casi controversi. La questione va guardata da diverse prospettive: l’organizzazione territoriale interna e la capacità di intrattenere relazioni esterne. Il ruolo del diritto e delle organizzazioni internazionali.


Esiste o è esistito uno «Stato islamico?» Il cosiddetto «Stato islamico,» che controllava parti della Siria e dell’Iraq, oggi largamente sconfitto nella sua componente territoriale, disponeva di un’organizzazione funzionante, amministrava un territorio e una popolazione. Da un punto di vista strettamente interno, perciò, si potrebbe certamente parlare di «Stato.» Secondo il principio dell’uguaglianza fra Stati, i singoli Paesi del mondo non possono decidere dello status di un altro: per effetto del principio declarativo, se uno Stato si dichiara tale, la comunità internazionale non può far altro che prenderne conoscenza. Un atto di riconoscimento non è necessario.

Il cosiddetto «Stato islamico,» però, non era sorto su una terra di nessuno o su territori ottenuti con l’accordo degli Stati legittimamente presenti in quelle aree. Nessuno dei Paesi sui quali lo «Stato islamico» ha esercitato le proprie attività gli ha ceduto volontariamente proprio territorio: quelle regioni erano state occupate con la forza da parte di terroristi. Inoltre, l’«ISIS» agiva in dispregio di tutti i principi riconosciuti dei diritti umani, di democrazia e Stato di diritto.

La comunità internazionale, pertanto, non ha alcuna possibilità di considerare l’«ISIS» come Stato. Per compiere questo passo, a quella organizzazione è sempre mancata la cosiddetta sociability, ossia la capacità di intrattenere ordinate relazioni con gli altri Stati e poter quindi essere presa in considerazione dal resto del mondo (Art. 1 della Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati, 1933). Per questo motivo, l’«ISIS» non dovrebbe affatto essere definito «Stato,» se non tra virgolette o preceduto da termini come «cosiddetto» o «autoproclamato.» In questo sedicente «Stato» la comunità internazionale ha sempre visto un’organizzazione terroristica. Questa è l’origine dell’espressione organizzazione [terroristica] Stato islamico, scelta dai commentatori di diverse lingue. In questo caso, il termine Stato islamico è usato non come designazione di uno Stato, ma come nome proprio dell’organizzazione terroristica che ne era artefice.

Cambiamo scenario: la Palestina è uno Stato? L’Assemblea generale delle Nazioni unite del 29.11.1947 decise con la risoluzione 181 (II) la suddivisione del territorio palestinese tra la popolazione ebraica e quella araba. Gli arabi rifiutarono di costituire il loro Stato, ma oggi nei territori palestinesi agisce un’organizzazione statale, vi sono partiti politici, un parlamento e un Governo, benché lo svolgimento di elezioni sia ormai sospeso. Tale organizzazione intrattiene relazioni con altri Paesi.

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La suddivisione del territorio è stata decisa legittimamente dalle Nazioni unite, ma il tracciato originario delle frontiere è profondamente mutato e resta discusso, dopo le numerose guerre combattute nella regione. I territori arabo-palestinesi, poi, sono ormai governati da due diversi governi in contrapposizione reciproca: l’uno in Cisgiordania e l’altro a Gaza, quest’ultimo formato da un gruppo terrorista.

Nonostante queste contraddizioni, numerosi Stati del mondo riconoscono i territori arabo-palestinesi come Stato. Tra gli ultimi Paesi in ordine di tempo a riferirsi ai territori arabo-palestinesi come «Stato» e a siglare con essi un trattato, riconoscendone così anche la soggettività giuridica, vi è la Città del Vaticano, che, per le sue dimensioni territoriali ed economiche, può apparire insignificante. Tuttavia, usando il termine «Stato palestinese» in trattati e dichiarazioni ufficiali, l’intera Chiesa cattolica ha preso una posizione di portata storica, sullo status di quei territori, in una regione di enorme significato simbolico per le tre grandi religioni monoteiste.

Considerazioni analoghe si possono fare per le repubbliche autoproclamate nell’Ucraina orientale, nel territorio delle province di Doneck e Lugansk, oppure per la Transnistria, in territorio moldavo. Fondate da movimenti separatisti sostenuti dalla Russia, queste piccole repubbliche autoproclamate emettono passaporti e si sono dotate di meccanismi di amministrazione del territorio, ma non beneficiano di alcun riconoscimento internazionale. Vengono considerate come Stati solo dalla Russia e da un manipolo di Paesi facenti parte della sfera d’influenza di Mosca. La loro costituzione è con un atto di forza, sottraendo territorio agli Stati legittimamente sovrani su quei territori.

Il sorgere di uno Stato è un processo delicato del diritto internazionale, che poggia su elementi oggettivi e soggettivi e normalmente è coronato dall’ammissione alle Nazioni unite. Anche il corretto uso linguistico ha un ruolo decisivo. Purtroppo, i media e le istituzioni spesso non si mostrano coerenti. L’espressione «Stato islamico,» ad esempio, si è imposta come tale e viene utilizzata senza virgolette o altri aggettivi che segnalino a lettori e ascoltatori che, per la comunità internazionale, l’esistenza di tale «Stato» non è reale. L’offensiva attuata dall’«ISIS» sul piano della comunicazione, utilizzando le più moderne tecniche del marketing, purtroppo ha avuto successo.

Decidere come e quando usare la parola Stato, nei casi controversi, può non essere facile. In circostanze pubbliche o ufficiali, ma anche in ambienti diplomatici ed economici, una definizione errata può avere serie conseguenze.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

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