Le parti nei procedimenti sommari d’ingiunzione

Penna su libro | © Thomas Martinsen
Penna su libro | © Thomas Martinsen

Un procedimento che spesso richiede la collaborazione dei traduttori: il decreto ingiuntivo italiano nel contesto di un recupero crediti internazionale. L’inversione di ruoli delle parti e delle loro denominazioni può creare seri problemi al momento della traduzione. Se non si conoscono nel dettaglio i particolari meccanismi di questi procedimenti, che toccano una materia molto comune qual è il recupero del credito.


Ecco un tema di attualità che spesso richiede la collaborazione dei traduttori: il decreto ingiuntivo italiano nel contesto di un recupero crediti internazionale. Suscita curiosità e confusione il particolare gioco delle parti che si instaura nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ossia in quel procedimento che viene radicato da chi, pur ingiunto a pagare una somma di denaro, ritenga di avere ragioni per opporsi alle pretese del creditore.

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In un normale processo civile, ossia in un procedimento ordinario di cognizione, le parti sono definite attore e convenuto. Attore è chi agisce, cioè inizia il procedimento; convenuto è chi vi conviene (dal latino cum venire, trovarsi insieme in un solo luogo), perché chiamato a costituirsi in risposta nel procedimento stesso.

Un decreto ingiuntivo italiano nasce però da un cosiddetto procedimento sommario: il giudice emette il decreto ascoltando solo il ricorrente, inaudita altera parte, senza udire l’altra parte. Significa che il Tribunale ascolta solo il creditore, senza contraddittorio immediato del debitore. Quest’ultimo, se intende opporsi all’ingiunzione, deve avviare un giudizio di opposizione. Questo,  formalmente, è un normale e separato procedimento civile: sempre formalmente vi avremo perciò un attore (il debitore che inizia l’opposizione al decreto ingiuntivo) e un convenuto (il creditore ricorrente, che aveva richiesto il decreto stesso e ora conviene in contraddittorio nel giudizio d’opposizione).

Nella pratica, però, il giudizio di opposizione non viene «vissuto» come procedimento autonomo, ma come contraddittorio differito al procedimento sommario. Ecco allora che l’attore formale del giudizio di opposizione diventa, nella sostanza, un convenuto sui generis, di fronte al ricorrente del procedimento sommario, che è a sua volta attore sostanziale, poiché ha lanciato la palla per primo su un medesimo petitum.

Questa inversione di ruoli può creare seri problemi al momento della traduzione. Se non si conoscono nel dettaglio i particolari meccanismi di questi procedimenti – frequentissimi, poiché toccano una materia molto comune qual è il recupero del credito – il traduttore rischia di cadere vittima di confusione nell’uso corretto dei termini che designano le parti. E’ necessario, infatti, distinguere tra attore formale, attore in opposizione o convenuto sostanziale, da una parte, e convenuto formale, convenuto in opposizione o attore sostanziale dall’altra.

Sulle alternative da preferire si dividono anche i giuristi. La scelta, infatti, dipende dal fatto che chi redige gli atti prediliga la prevalenza di una concezione unitaria delle due azioni (procedimento sommario e giudizio d’opposizione), che sembra la più accettata, oppure opti per una visione rigidamente distinta dei due passaggi.

Compito del traduttore è adottare una terminologia coerente, che eviti ogni possibile equivoco nella lettura degli atti e in ogni scambio di scritti su questi particolari procedimenti. La denominazione delle parti, infatti, è un elemento semantico e pragmatico centrale, per la comprensione di un atto giudiziario. Spesso il problema può essere risolto riducendo le designazioni a ricorrente per la parte che ha iniziato il procedimento sommario di monizione (cioè il creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo) e opponente per il debitore che a tale provvedimento si oppone.

Non sempre, però, questa reductio soddisfa l’esigenza di chiarezza. La scelta va fatta analizzando gli atti e la situazione processuale, per collocare correttamente all’interno del procedimento il testo che si sta traducendo e i ruoli di volta in volta assunti dalle parti.

In ciò bisogna tenere sempre ben presente la particolarità della procedura italiana, data dalla combinazione di un procedimento speciale (quello sommario che produce il decreto ingiuntivo) con un procedimento ordinario che nasce in opposizione a questo.

(Articolo pubblicato in originale il 21.11.2012, ripubblicato con aggiornamenti il 8.4.2019)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Martina Schönig ha detto:

    Vorrei farle i miei più vivi complimenti per i seminari online da Lei tenuti! Sono interessantissimi e comodissimi e mi dispiace solo averli scoperti tardi. Siccome traduco verso il tedesco, mi chiedevo se questo tipo di formazione esiste anche per e nella mia lingua. Grazie e a presto.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie per il Suo apprezzamento. Il seminario che ha seguito Lei era dedicato in particolare a un aspetto di procedura italiana, ma tutti gli altri corsi sono frequentati da traduttori che lavorano da e per le lingue più diverse. Come ha sperimentato anche Lei, infatti, illustrano le basi di ragionamento per analizzare testi e contesti giuridici, con le quali ciascuno può poi lavorare nella propria lingua. A presto. Luca

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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