Cos’è la «non ingerenza negli affari interni»

Trump Hotel, Las Vegas | © Neonbrand
Trump Hotel, Las Vegas | © Neonbrand

Si parla spesso del principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati. Ci si chiede in quale forma e misura gli Stati uniti stiano influendo su ciò che sta accadendo in Venezuela, ma l’argomento ritorna anche a proposito di Cina e Hong Kong. Il principio di non ingerenza è tra i più citati, anche dalla stampa: vediamo più esattamente cosa significa e quali sono le sue radici storiche.


A proposito dei fatti del Venezuela si torna a parlare del principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati. Ci si chiede in quale forma e misura gli Stati uniti stiano influendo sui fatti che si svolgono a Caracas. Si è incerti, poi, su come interpretare l’invio di aiuti umanitari da parte degli Stati uniti verso il Paese sudamericano. Il governo venezuelano ha bloccato le consegne alla frontiera, definendole un tentativo di ingerenza illecita negli affari interni del Paese. Il principio di non ingerenza è tra quelli che vengono citati più frequentemente, anche dalla stampa: vediamo più esattamente cosa significa.

La non ingerenza è un fondamento strettamente legato alla sovranità degli Stati. Ogni Stato ha diritto esclusivo di governare il territorio all’interno dei propri confini, in tutte materie e in piena libertà, per perseguire i fini che più ritiene utili per la sua popolazione. Unico limite a questa totale discrezione sono gli impegni che lo Stato liberamente contrae con altri Stati e con le organizzazioni internazionali.

Non è ammesso, perciò, che un altro Paese si inserisca nelle attività di governo esercitate da uno Stato sul proprio territorio. Il divieto ha una lunga storia: risale ai trattati di Münster e Osnabrück, nei quali furono siglati gli accordi della pace di Vestfalia, nel 1648. Nasceva allora il concetto moderno di Stato: perdeva centralità la questione religiosa, nelle vicende di Stato, si affermava gradualmente il principio moderno di sovranità territoriale e, in conseguenza, nasceva l’esigenza di segnare più nettamente i limiti dell’interferenza reciproca. Ciascun Paese, sul proprio territorio, agisce secondo una «ragion di Stato» che è indipendente da fattori esterni.

Il principio di non ingerenza è riaffermato nella Carta delle Nazioni unite, all’articolo 2, punto 7 (1945) e nella Dichiarazione dei principi fondamentali del diritto internazionale contenuta nella risoluzione ONU 2625 del 1970. Quest’ultima dichiarazione afferma che qualunque ingerenza sarebbe illecita: un’asserzione rivela in realtà una discussa debolezza. Non qualunque tipo di ingerenza, infatti, è vietato. Perciò, non si tratta di escludere ogni modalità di interferenza tra Stati e governi, ma di stabilire quali siano ammissibili e quali no.

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E’ chiaro che non sono accettabili non solo l’uso della forza, ma anche le attività sovversive, dirette o indirette, e ogni condotta economica o politica che tenda a limitare la libertà di governo di uno Stato per sottoporla alle volontà di un altro, e ogni altra forma di coercizione.

E’ altrettanto indiscusso che non è ingerenza illecita l’aiuto umanitario. Non è sempre facile determinare, invece, quanto sia ammissibile che uno Stato interferisca nelle attività di governo di un altro in presenza di guerre civili o di forti violazioni dei diritti fondamentali sul territorio. Non è raro che il principio di non ingerenza venga utilizzato come pretesto per giustificare relazioni con regimi che non rispettano i fondamenti dello Stato di diritto. Si cita frequentemente il caso della Cina, che organizza le proprie relazioni internazionali sulla base di interessi geopolitici che non tengono in nessun conto il rispetto dei diritti fondamentali, all’interno degli Stati con i quali tratta. Alcuni attori internazionali vicini a Pechino ritengono che la comunità internazionale non dovrebbe sindacare sulle repressioni cinesi a Hong Kong, in nome del principio della non ingerenza.

Lo stesso può dirsi degli Stati uniti, particolarmente oggi, con l’adozione di una sorta di «dottrina Trump» che non esita a stringere relazioni e organizzare addirittura incontri ai vertici con uno degli ultimi Stati totalitari rimasti al mondo, la Corea del nord; oppure con l’Arabia saudita, una teocrazia assoluta che è funzionale agli interessi USA nella regione mediorientale.

E’ senz’altro un fatto positivo che gli Stati uniti si impegnino per ristabilire condizioni di vivibilità nel Venezuela, insieme a molti altri Stati che si sono chinati sul destino di quello sfortunato Paese. Proprio l’impietoso confronto tra il sostegno di Washington a un cambiamento in Venezuela in nome dei diritti umani e della sicurezza umanitaria, da una parte, e i rapporti che la stessa amministrazione Trump mantiene e rinsalda con regimi se possibile ancora peggiori di quello che attualmente piaga i venezuelani, dimostra quanto sia facile, purtroppo, applicare in senso non virtuoso un principio secolare delle relazioni internazionali, qual è quello di non ingerenza.

Non vi è ragione per negare l’accesso di aiuti umanitari al territorio di uno Stato in nome del principio di non ingerenza, particolarmente se in quel Paese, come sta avvenendo in Venezuela, vigono condizioni di miseria e disperazione per l’incapacità manifesta del governo locale di amministrare il Paese. E’ anzi augurabile che molti altri si aggreghino al sostegno offerto al Venezuela e che il governo del Paese non interponga ostacoli all’ingresso degli aiuti. E’ inevitabile, però, che una campagna di aiuto umanitario di tale entità, in questo preciso contesto storico e promossa da un altro Stato, si carichi anche di un significato politico.

Fino a quale misura ciò possa essere considerato lecito in quanto aiuto umanitario o illecito perché forma di ingerenza negli affari interni, lesiva della sovranità del Venezuela, è una domanda alla quale non c’è risposta univoca. Nel caso di Cina e Hong Kong, poi, sono coinvolti il rispetto di diritti fondamentali e gli accordi internazionali sul particolare status della città, perciò e difficile affermare che la questione debba essere guardata come affare esclusivamente interno cinese.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

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