Citato in giudizio o chiamato in causa?

Terminologia per la traduzione: il processo civile
Macchina per scrivere | © Camille Orgel

Due espressioni tipiche della procedura civile. Nel linguaggio tecnico non possono essere usate indifferentemente, poiché si riferiscono a due posizioni ben diverse delle parti di un procedimento. Non è sufficiente sapere che molte espressioni mutano significato rispetto all’uso comune. E’ necessario riconoscere in quale branca del diritto le si incontra, per utilizzarle adeguatamente.


Proseguiamo il cammino iniziato con il precedente articolo (>qui), dedicato alla distinzione tra arrestato e fermato. Trattiamo altre due formulazioni spesso considerate equivalenti, anche per l’uso che se ne fa nel linguaggio comune: «convenire (o citare) in giudizio» e «chiamare in causa.»

Si tratta, innanzitutto, di due espressioni tipiche della procedura civile. E’ importante ricordare un elemento fondamentale di diritto processuale: quando ci si rivolge al giudice per dirimere una controversia civile con qualcuno (ad esempio, per il mancato risarcimento di un danno), non si «denuncia» la controparte, come spesso si sente dire nel linguaggio di tutti i giorni. «Tizio ha denunciato la ditta produttrice dello scaldabagno, che si è rotto e gli ha allagato la casa:» è una formulazione tanto diffusa quanto errata. Denunciare è un atto tipico del diritto penale: inoltre, non si denuncia qualcuno, ma un fatto, in particolare un reato perseguibile d’ufficio (un omicidio, ad esempio). A individuare l’autore provvederà la Procura competente.

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Il verbo denunciare, in ambito civilistico italiano (non però in quello svizzero di lingua italiana), trova posto invece nella «denuncia dei vizi:» si potrà dire, nel nostro esempio, che «Tizio ha denunciato il vizio dello scaldabagno all’impresa produttrice.» Ciò non significa ancora che fra Tizio e l’impresa sia sorta una controversia giudiziaria, ma semplicemente che Tizio ha comunicato formalmente all’impresa che lo scaldabagno non funziona a dovere.

Immaginiamo che l’impresa non intervenga, lo scaldabagno perda copiosamente acqua e danneggi il mobilio della casa di Tizio. Questi chiede alla casa produttrice il risarcimento del danno, ma l’impresa rifiuta, non ritenendosi responsabile. Ecco allora che Tizio si rivolge al giudice, affinché si chini sul caso e decida chi dei due ha ragione. In questo momento, Tizio ha convenuto in giudizio l’impresa produttrice, in un procedimento nel quale Tizio sarà attore («colui che agisce») e l’impresa convenuta (colei che «con-viene» insieme a Tizio dinanzi al giudice).

Si ponga ora che l’impresa produttrice neghi ogni responsabilità nei fatti e affermi che la perdita d’acqua e il danno causato siano da ricondurre non al malfunzionamento dell’apparecchio di sua produzione, ma all’imperizia dell’idraulico Caio, che a dire dell’impresa avrebbe installato lo scaldabagno in modo maldestro. Con un’apposita procedura, allora, l’impresa produttrice chiama in causa l’idraulico Caio, che, tra attore e convenuto, diventa terzo chiamato. La domanda dell’attore (cioè l’istanza di Tizio) si estende così anche all’idraulico Caio, che l’impresa ritiene essere il vero soggetto passivamente legittimato nel procedimento (ossia, il vero destinatario delle pretese risarcitorie dello sfortunato Tizio). Al giudice l’ardua sentenza.

Abbiamo utilizzato un esempio semplice: tra le molte varianti del cosiddetto litisconsorzio, la chiamata in causa di un terzo può avvenire in molte forme e per diverse ragioni, ma un principio terminologico va ricordato: si conviene (o cita) in giudizio qualcuno in un procedimento civile quando tale procedimento viene radicato a nuovo. Si chiama in causa un terzo allorché lo si coinvolge in un procedimento già pendente, poiché l’una o l’altra parte ritiene che tale terzo abbia con sé causa comune o debba prestare garanzie. La chiamata può avvenire su istanza di parte o per decisione del giudice. Essa va distinta, a sua volta, dall’intervento volontario, che si esplica in diverse forme di adesione al procedimento.

Nel linguaggio tecnico le espressioni convenire (o citare) in giudizio e chiamare in causa non possono essere usate indifferentemente, poiché si riferiscono a due posizioni ben diverse delle parti coinvolte in un procedimento. Come abbiamo visto, anche il verbo denunciare, in ambito civilistico, perde il suo peso di comunicazione di un reato all’Autorità giudiziaria e designa un atto totalmente privatistico, nel nostro esempio: la comunicazione fra parti di un contratto.

Per questi motivi, nel scegliere i termini da usare in una traduzione non è sufficiente sapere che molte espressioni mutano significato rispetto all’uso comune. E’ necessario riconoscere anche in quale branca del diritto le si incontra (penale, civile, amministrativo, tributario…), per utilizzarle nella giusta accezione.

(Articolo pubblicato in originale il 17.12.2013, ripubblicato con aggiornamenti il 11.6.2019)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Kia ha detto:

    Ottima iniziativa! Continui cosi!

  2. Silvia ha detto:

    Grazie per i chiarimenti terminologici, sempre utilissimi.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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