Autocertificazione di una traduzione: è ammessa?

Autocertificazione di una traduzione
Archivio cartaceo | © Samuel Zeller

Autocertificazione di una traduzione e validità giuridica: nei Paesi in cui non esiste la figura del traduttore giurato, una traduzione autocertificata ha senso solo in precisi contesti. La risposta al quesito di una traduttrice alla quale un cliente ha chiesto di certificare la conformità di una traduzione al testo di origine. Perché questa richiesta e come comportarsi.


Luca Lovisolo, Tredici passi verso il lavoro di traduttore
«Tredici passi verso il lavoro di
traduttore» – La guida di Luca Lovisolo

Per comprendere quando è sensato autocertificare una traduzione è necessario conoscere una delle principali classificazioni dei rapporti giuridici, la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. In breve: sono di diritto pubblico i rapporti fra cittadino e Stato. In questi, il cittadino è subordinato allo Stato, che determina regole normalmente cogenti (tutti siamo tenuti a rispettare un limite di velocità, ad esempio).

Il diritto pubblico serve interessi pubblici (l’amministrazione dello Stato, la giustizia, la salute della popolazione…). Benché non si possa escludere che un organo dello Stato instauri anche rapporti di diritto privato, eccezione che non ci riguarda qui, i soggetti dei rapporti di diritto pubblico sono lo Stato, da una parte, e i cittadini, dall’altra.

I rapporti di diritto privato, invece, si costituiscono tra cittadini – persone fisiche o giuridiche – e sono in larga misura fondati sui principi di dispositività e parità tra le parti. Ciò significa che si basano sulla libera scelta di assumersi obblighi con dei propri pari. Non possiamo scegliere se rispettare o no un limite di velocità (norma di diritto pubblico), ma possiamo scegliere se firmare o no un contratto, che è un rapporto di diritto privato. Siamo obbligati ad attenerci a tale contratto solo dal momento in cui ne abbiamo volontariamente negoziato e accettato le condizioni con la controparte (pacta servanda sunt).

La traduzione facente fede pubblica: asseverazione, legalizzazione

Quando una traduzione deve essere utilizzata come atto di fede pubblica, rientra nella sfera del diritto pubblico e pertanto risponde a un pubblico interesse. Le persone coinvolte in questi rapporti – ufficiali di stato civile, periti esperti, funzionari di giustizia – sono tenute a particolari condotte e a un giuramento di fedeltà, poiché il loro operato risponde a un interesse della collettività. Lo stesso vale per i traduttori, quando sono chiamati a tradurre atti che assumono valore di fede pubblica.

Ogni Paese regola diversamente questa materia, come noto. In Italia vi è l’istituto dell’asseverazione; in Svizzera vi sono disposizioni cantonali specifiche; in altri Paesi il traduttore presta un giuramento generale, una volta per tutte, dinanzi a un’autorità preposta, e da quel momento può certificare le traduzioni apponendovi un timbro.

Legga anche: Come diventare traduttore giurato, un falso problema

Altro istituto è la legalizzazione, che non riguarda direttamente la traduzione, ma certifica l’autenticità della firma di un atto pubblico (più dettagli sulla legalizzazione in >questo articolo). La ratio di queste diverse procedure è sempre la stessa: se la traduzione serve a scopi probatori o dichiarativi di diritto pubblico, una semplice autocertificazione non basta, perché non produce effetti giuridici.

Autocertificazione di una traduzione nei rapporti di diritto privato

Diverso è il caso delle traduzioni di documenti riguardanti rapporti di diritto privato. Per questo motivo, per citare un caso, non è necessario asseverare la traduzione di un contratto (a meno che, ad esempio, la traduzione non serva in un procedimento giudiziario nel quale tale contratto deve essere acquisito agli atti e perciò entri in un contesto di diritto pubblico).

Legga anche: Come diventare traduttore giuridico

Vi sono rapporti di diritto privato, però, che richiedono un certo grado di formalità, pur non toccando la sfera pubblica, per la delicatezza della materia che trattano o l’affidabilità che devono garantire. Si pensi, ad esempio, al mondo che ruota intorno agli audit di qualità e alle norme tecniche ISO, per ricordare solo un esempio molto noto. Si tratta di direttive emesse non dal legislatore pubblico, ma da enti di normazione di diritto privato.

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Tali norme, pur essendo di fonte privatistica, regolano aspetti importanti della sicurezza tecnica o garantiscono la qualità di taluni prodotti dinanzi ai compratori. In alcuni casi, gli enti di normazione privati sono ufficialmente riconosciuti dagli Stati di appartenenza, anche se ciò non li trasforma in organi legislativi. Può anche accadere che un giudice, in mancanza di legislazione specifica, nel formare un giudizio si fondi su norme tecniche di settore, oppure che la legge dello Stato faccia riferimento a disciplinari di fonte privatistica. Non per questo, però, tali normative acquisiscono dignità di provvedimenti legislativi pubblici.

Altri noti esempi di norme emesse da fonti privatistiche sono le direttive IATA sul trasporto aereo, compilate dalla International Air Transport Association di Montréal, gli standard interbancari internazionali e molte altre codifiche di lex mercatoria, come le norme INCOTERMS della Camera di commercio internazionale di Parigi per il trasporto internazionale delle merci (>qui).

In questi particolari contesti normativi può essere necessario che una traduzione sia certificata, perché riguarda qualche aspetto particolarmente delicato: il processo di produzione di un componente tecnico critico per la sicurezza degli aeromobili, ad esempio. Più volte mi è accaduto di dover autocertificare la traduzione di documenti svolta durante audit di conformità secondo norme UNI EN ISO, per citare una situazione concreta.

Lo scopo per il quale si richiede al traduttore di certificare la traduzione, in questi casi, non è attestare la conformità della traduzione stessa a fini di fede pubblica. La certificazione, qui, deve attestare che il traduttore ha svolto il proprio lavoro con la dovuta diligenza e nella piena consapevolezza della finalità e dell’importanza del testo. La procedura resta strettamente in ambito privatistico e non ha nulla a che vedere con gli istituti dell’asseverazione o della legalizzazione.

Anche l’autocertificazione comporta responsabilità

In tali situazioni, pertanto, è adeguata l’autocertificazione prestata dal traduttore stesso. Salvo disposizioni specifiche, nulla rileva che questi sia iscritto a pubblici registri come consulente di tribunali o di altri organi dello Stato, oppure che sia un traduttore giurato, nei Paesi in cui questa figura esiste. Il cliente si riserva, naturalmente, di verificare i presupposti di qualificazione professionale del traduttore a cui richiede una traduzione di tale delicatezza.

Anche se ha valore privatistico, l’autocertificazione non deve essere sottovalutata o compiuta con leggerezza. Se il cliente richiede al traduttore l’autocertificazione, significa che il testo tradotto riveste una certa importanza. Una falsa autocertificazione, in questi casi, non scatena le conseguenze penali previste nei casi di falso in atto pubblico, ma ha comunque pesanti conseguenze, proporzionali al danno causato dall’eventuale non conformità della traduzione.

In conclusione, la richiesta di autocertificare la conformità di una traduzione è legittima, ma non va confusa con le procedure di asseverazione o legalizzazione a fini di fede pubblica. Può intervenire quando la traduzione serve a scopi di particolare importanza o formalità, purché nell’ambito di rapporti di diritto privato.

(Articolo pubblicato in originale il 20.2.2017, ripubblicato con aggiornamenti il 9.2.2021)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Adriana ha detto:

    Buongiorno,

    Vorrei accertarmi se il diploma tradotto in Italia, con apposita asseverazione giuramento davanti alla cancelleria del tribunale, può essere presentato (compreso ovviamente anche altri allegati) in questa forma all’Ambasciata Italiana in Polonia per ottenere una dichiarazione di valore, o è richiesta qualche altra forma di attestazione?

    Una traduzione simile fatta in Polonia da un traduttore giurato richiede un’apostille del Ministero degli Affari Esteri in Polonia. (cit. «Condizioni per l’ottenimento della dichiarazione di valore per i certificati scolastici e
    diplomi universitari, punto 2.: Traduzione del diploma in italiano fatta da traduttore giurato e timbrata con apostille dal Ministero degli Affari Esteri (* Le traduzioni effettuate in Italia non necessitano di certificazione con apostille»).

    Chiedo perché mi sono imbattuta in informazioni secondo quali anche una simile traduzione fatta in Italia dovrebbe essere legalizzata. Non vorrei sprecare il mio tempo in un caso del genere. Grazie e cordiali saluti.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Buongiorno,

      E’ possibile che tra singoli Stati esistano accordi di riconoscimento reciproco dei titoli di studio e che in forza di tali accordi non sia richiesta l’apostille, ma sinceramente mi sembrerebbe un caso alquanto particolare. L’unica cosa che posso suggerirle è di chiamare l’ente che dovrà emettere la dichiarazione di valore – in questo caso, mi sembra, l’ambasciata italiana in Polonia – e accertare se l’apostille sia richiesta o no nel caso specifico, è l’unico modo per avere una risposta certa. Cordiali saluti. LL

  2. Francesca ha detto:

    Buongiorno,

    Faccio la traduttrice come secondo lavoro da un po’ di anni, ho una laurea triennale in traduzione e nessun altro certificato. Mi è stato richiesto di tradurre due certificati di nascita per il consolato italiano in Washington DC, che dice “so long as the translation is by a certified translator and they certify their translation, it will suffice.” Posso ritenermi “traduttore certificato” con una laurea, e in caso, come certifico la traduzione? Grazie.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Buongiorno,

      E’ necessario sapere esattamente cosa intende il Consolato per “traduttore certificato”, un’espressione che in ogni Paese ha un significato diverso, per nulla preciso. Solitamente la qualificazione soggettiva di “traduttore certificato”, nei Paesi in cui esiste, si ottiene non con la laurea, con un esame o con l’iscrizione a qualche albo specifico. Le norme però variano da Paese a Paese e, negli Stati federali come gli USA o la Svizzera, possono essere sensibilmente diverse tra un territorio e l’altro. La cosa più saggia è chiedere sul posto cosa vogliono esattamente. Cordiali saluti. LL

  3. veronica ha detto:

    buongiorno
    premetto che non sono una traduttrice, ma si madre lingua spagnola e italiana.
    dovrei procedere con la traduzione di una atto di divorzio che presenta timbro e apostille del paese di orgine, ossia Ecuador, visto il periodo volevo sapere se per questo caso vale solo una traduzione con autocertificazione oppure necessita di certificazione da parte del tribunale?

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Buongiorno,

      Dovrei conoscere meglio la destinazione dell’atto, per rispondere. In ogni caso, l’emergenza sanitaria non incide sugli obblighi di asseverazione. Ciò che può accadere è che, data la difficoltà o impossibilità di eseguire asseverazioni in questi giorni, l’autorità presso la quale deve essere depositato l’atto conceda una proroga del termine. Deve informarsi Lei, però, presso l’ufficio al quale è destinato il documento che deve tradurre. Di più non posso dire. Cordiali saluti.

  4. Daniela ha detto:

    Grazie mille per questo articolo con il quale ho risolto alcune problematiche legate all’autocertificazione.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie a Lei per l’apprezzamento. Cordiali saluti. LL

  5. ALE ha detto:

    Buongiorno, è possibile fare una traduzione asseverata con giuramento davanti un cancelliere giudiziario o notaio senza nessun titolo di traduttore abilitato? Il quesito nasce dalla traduzione di una patente di guida ucraina per la conversione a quella italiana , in effetti tutto è molto semplice dato che la patente ucraina è identica a quella italiana solo che nei vari punti dove ci sono i dati questi sono sia in lingua ucraina che in inglese.
    La traduzione diventa un gioco dato che tutti i punti corrispondono esattamente alle voci in italiano.
    Tutto ciò è possibile?

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Buongiorno,

      In Italia, ogni Tribunale applica procedure diverse. Alcuni richiedono l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, altri non chiedono nulla, non accertano nemmeno la conoscenza della lingua. Le suggerisco perciò di chiedere informazione alla cancelleria del Tribunale presso il quale dovrà asseverare la traduzione. Mi permetto di invitarla a non sottovalutare la traduzione di un documento d’identità, anche apparentemente semplice: nel caso specifico della lingua ucraina e di altre lingue scritte in caratteri cirillici, è necessario tenere conto delle norme di translitterazione e delle loro possibile modifiche nel tempo, la cui inosservanza può comportare l’invalidità del documento stesso. Cordiali saluti. LL

  6. Patrizia ha detto:

    Buongiorno,
    premessa: sono una traduttrice che sta muovendo i primi passi nel mondo professionale (traduco saltuariamente testi di varia natura da circa tre anni, ma -ahimè- non è ancora la mia professione).
    Detto questo, Le scrivo per sottoporLe una questione. Un’amica mi ha chiesto se mi è possibile effettuare una “certified translation” del suo diploma di laurea in lingua inglese. Dal momento che sul sito https://www.gov.uk/certifying-a-document ho trovato queste informazioni

    «If you need to certify a translation of a document that’s not written in English or Welsh, ask the translation company to confirm in writing on the translation:
    -that it’s a ‘true and accurate translation of the original document’
    -the date of the translation
    -the full name and contact details of the translator or a representative of the translation company»

    mi chiedevo: posso permettermi di fare questa traduzione, accompagnandola da una dichiarazione firmata che attesta che la traduzione è stata eseguita da me traducendo in modo preciso e diretto dall’italiano, includendo i miei recapiti e altre info (tipo il codice fiscale, il numero della carta d’identità)? Avrebbe senso la cosa oppure no? Grazie mille per il Suo aiuto.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Buongiorno Patrizia,

      Se si legge tutto il testo del sito che Lei ha citato, se ne desume che nel Regno unito un documento può essere certificato da una persona «well respected in your community.» Non si chiede perciò che la persona che certifica abbia requisiti oggettivi che la abilitino a questa funzione, come l’iscrizione a un albo o aver prestato un giuramento generale, ma che la persona sia in possesso dei requisiti soggettivi di probità e onorabilità: dev’essere, perciò, una persona dalla quale non ci si attende dichiarazioni mendaci, poiché questo ne lederebbe la reputazione (possono certificare documenti persino i ministri di culto). Non dubito della Sua qualificazione come traduttrice, ma consiglierei alla Sua amica di far certificare la traduzione da una traduttrice sul posto che abbia un certo curriculum professionale, oppure da un’agenzia di traduzioni. Per chi riceverà il diploma tradotto, sarà più facile avere fiducia in un certificatore che si trova nel Regno unito e del quale possono eventualmente verificare con più immediatezza la probità. In ogni caso, consiglierei innanzitutto di chiedere all’ente presso cui la Sua amica dovrà utilizzare la traduzione del diploma, se accetterebbe una certificazione fatta da Lei. Avrà solo così una risposta certa. Cordiali saluti. LL

  7. Clelia ha detto:

    Complimenti per l’articolo e il blog in generale che ho appena scoperto.
    Avrei una domanda. Io dovrei fare una “certified translation” del mio diploma di laurea . Considerato che faccio la traduttrice (ma naturalmente traduco verso la mia lingua madre che è l’italiano), ma non sono iscritta all’ANITI o altri enti. Considerato questo, aggiungo che si tratta di documenti piuttosto semplici da tradurre in inglese e che potrei farlo tranquillamente da sola (al massimo facendolo controllare ad un madrelingua). Come potrei dunque rendere la mia una “certified translation”? Grazie mille.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Come detto sopra in risposta a un commento su un tema analogo, normalmente non è possibile agire con ruoli di consulenza giudiziale o altre funzioni pubbliche in atti che riguardano direttamente l’agente stesso. Escluderei perciò che Lei possa certificare da sola i Suoi documenti. Chieda eventuali ulteriori ragguagli direttamente all’ufficio al quale dovrà inviare la Sua laurea, è la cosa migliore. Cordiali saluti. LL

  8. Ornella ha detto:

    Grazie mille. Cordiali saluti
    Ornella Perotto

  9. Ornella ha detto:

    Buongiorno,
    Io ho bisogno di tradurre il casellario giudiziale et dei certificati rilasciati dall’Ordine dei Medici. Sono chirurgo e lavoro in Francia. Vorrei sapere se posso tradurre io stessa i documenti e autocertificare o se devo per forza passare per un traduttore certificato. Grazie mille.

    Ornella

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Di principio non è possibile agire con ruoli di consulenza giudiziale o altre funzioni pubbliche in atti che riguardano direttamente l’agente stesso. Dovrà perciò coinvolgere un terzo. Verifichi però sempre presso l’autorità che dovrà ricevere i documenti. Cordiali saluti. LL

  10. Bianca Maria Curti ha detto:

    Quando mi chiedono traduzioni specialmente di titoli di studio per possibile impiego all’estero, in genere io aggiungo in fondo al testo tradotto un riquadro in cui dichiaro di aver eseguito la traduzione, metto il mio nome cognome n. di tessera ANITI e la data. Dico sempre ai clienti che è possibile anche asseverare se richiesto, ma per ora sono stati tutti felicemente assunti all’estero. Vorrei capire bene che differenza c’è tra la mia ‘dichiarazione’ e una ‘autocertificazione’. Mille grazie.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Con «autocertificazione» intendo in questo articolo una dichiarazione firmata dal traduttore, ad esempio come fa Lei. La situazione che Lei descrive, riportata anche da un’altra lettrice su un’altra piattaforma, è piuttosto delicata. Vedendo la Sua dichiarazione, il committente estero è probabilmente convinto che Lei abbia il potere certificare la traduzione a fini di fede pubblica, ma in realtà, come sappiamo, in Italia non è così. In caso di controlli possono derivarne conseguenze anche piuttosto pesanti sul piano penale. Si tratta di capire esattamente cosa voleva il committente e cosa pensava di ricevere. Ne parlerò in un prossimo articolo. Cordiali saluti. LL

      • Elisabeth ha detto:

        Buongiorno Luca,

        Il post è di 4 anni fa, ma ancora attuale! Per la 1a volta in 30 anni, mi è stato richiesto di fare un’autocertificazione per la traduzione di un certificato it>fr, da presentare ad un’università francese (che chiedeva la traduzione giurata del certificato di iscrizione all’università italiana).

        E questo dopo aver eseguito un preventivo inclusivo dell’asseverazione, ricevo risposta del cliente che basta la traduzione semplice, e che paga il servizio. Due giorni dopo, il cliente mi chiede l’autocertificazione del documento, perché «chiedendo ad altri ragazzi risulta che sia questa la forma migliore con cui presentare domanda,» con un esempio di un’autocertificazione di uno studio di traduzioni legali di Roma. Volevo essere sicura di rispondere in modo adeguato. Sinteticamente : 1) spiego autocertificazione = diritto privato 2) asseverazione = diritto pubblico 3) differenza tra traduttore giurato francese/italiano 4) eseguo l’autocertificazione con una dicitura che indica che quel documento è tradotto con la dovuta diligenza e nella piena consapevolezza della finalità e importanza del testo e dell’incarico MA che non è un atto di fede pubblica? Esiste una formula tipo? E infine quid della mia responsabilità se l’università francese rifiuta il lavoro? O se peggio… Cordiali saluti. ES

      • Luca Lovisolo ha detto:

        Gentile signora,

        Per le autocertificazioni non esiste una formula tipo, l’importante è dichiarare che la traduzione coincide con il testo d’origine. Per quanto riguarda la scelta tra certificazione o autocertificazione, è il cliente che deve informarsi presso l’ente che dovrà ricevere il documento, non deve semplicemente sentire ciò che dicono «altri ragazzi.» Lei ha agito in base a ciò che il cliente Le ha richiesto, perciò non credo che incorrerebbe in problemi se questi dovesse lamentarsi. In ogni caso, se il cliente non ha informazioni certe, è meglio rifiutare il lavoro e non esporsi a rischi. Chi deve sapere cosa fare dei propri documenti è il cliente, non il traduttore. Cordiali saluti. LL

  11. Maria Alexaki ha detto:

    Grazie mille. L’articolo è molto interessante.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie.

  12. Berit Ness Johnsen ha detto:

    Grazie alle utilissime informazioni che generosamente condivide con noi!

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie a Lei per l’attenzione. L

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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