Che fare, se il cliente non manda l’ordine scritto?

Penna stilografica d'epoca | © Mj-S
Penna stilografica d’epoca | © Mj-S

Il cliente comunica informalmente al traduttore che gli affida una traduzione e che manderà il contratto scritto. Intanto, chiede di cominciare il lavoro. Come comportarsi? Procedere o attendere, rischiando di consegnare in ritardo? Un caso concreto, che presenta elementi particolari e spunti per chiarire i contorni di questa frequentissima, spiacevole circostanza.


Ecco il quesito di una traduttrice che aveva suscitato molto interesse su un gruppo del settore, in Rete: «Il cliente mi ha detto informalmente che mi affida una traduzione e che manderà il contratto scritto. Mi ha pregato di cominciare a tradurre, intanto mi ha fatto sottoscrivere un accordo di riservatezza specifico per questo incarico. Posso procedere, anche se non ho l’incarico scritto? Non è meglio sospendere l’esecuzione della traduzione, sino a quando non riceverò il contratto firmato?» Il timore della traduttrice è che, al momento della fatturazione, il cliente adduca di non averle mai realmente affidato il lavoro e cerchi così di non pagare il corrispettivo. Presumiamo che la traduttrice abbia ricevuto l’incarico da qualcuno che ha il potere di conferirlo, all’interno dell’impresa sua cliente. Il fatto è accaduto in Italia e sul rapporto prevale il diritto italiano.

I seminari per conoscere il lavoro del traduttore giuridico

Spesso si confonde il documento contrattuale formale (il cosiddetto «pezzo di carta») con la conclusione sostanziale del contratto. Salvo i casi nei quali la legge prescrive forme o formule specifiche (non è questo il caso per il contratto d’opera ex artt. 2222 sgg. CC Italia, che riguarda normalmente il lavoro del traduttore), la conclusione (cioè la nascita) del contratto è determinata dalla concorde manifestazione della volontà delle parti.

Nel nostro caso, il cliente ha pregato la traduttrice via e-mail di iniziare il lavoro. In più, le ha chiesto di sottoscrivere un accordo di riservatezza che non è generale per tutti gli incarichi eventualmente conferiti, ma è specifico per il singolo incarico che ha promesso di affidarle. Siamo così in presenza di un «fatto concludente,» ossia di un comportamento posto in essere dal cliente e che permette di escludere una sua volontà contraria alla conclusione del contratto. Se il cliente ha chiesto alla traduttrice di firmare l’accordo di riservatezza specifico per quella traduzione, si deve escludere che non volesse incaricarla di eseguire tale traduzione. In questo caso, abbiamo la richiesta di firmare un accordo di riservatezza. Come fatto concludente, però, può valere qualunque altra condotta che fughi ogni dubbio sulla volontà del committente di affidare l’incarico: l’invio di materiali necessari alla traduzione, per esempio, oppure l’indicazione di una persona, all’interno dell’organizzazione, a cui il traduttore deve fare riferimento per eventuali chiarimenti terminologici. 

La volontà del cliente di concludere il contratto (perciò di affidare l’incarico alla traduttrice) pare quindi chiaramente manifestata da ben due circostanze concordanti: la richiesta esplicita di iniziare il lavoro e la sottoscrizione dell’accordo di riservatezza. Ciascuna basterebbe anche separatamente a manifestare la volontà conclusiva del cliente. Con queste premesse, la scrittura del documento contrattuale da parte dell’amministrazione è un adempimento formale, certamente desiderabile, ma non influenza la conclusione sostanziale del contratto.

In questi casi il traduttore può perciò senz’altro cominciare il lavoro, anzi, deve. Poiché il contratto è validamente concluso, sul traduttore grava l’obbligazione di eseguire la traduzione, allo stesso modo in cui sul cliente grava l’obbligazione di versare il compenso pattuito. Ciò premesso, non sarebbe adeguato avvalersi qui, come ipotizza il quesito di partenza, di quella forma di autodifesa che permette a una parte contrattuale di sospendere l’adempimento della propria obbligazione, quando la controparte non adempie a sua volta («inadimplenti non est adimplendum», art. 1460 CC Italia). Se il traduttore sospendesse l’esecuzione della traduzione, nel caso che abbiamo descritto, incorrerebbe proprio lui in un inadempimento, poiché, con gli stessi argomenti sopra illustrati, il cliente avrebbe mezzi per dimostrare che il contratto era stato validamente concluso, pertanto il traduttore era tenuto a consegnare il lavoro nei termini pattuiti.

A far sorgere un’obbligazione contrattuale tra le parti, riassumendo, non è solo la classica firma di una carta. Devono essere valutate tutte le circostanze della trattativa. In presenza delle necessarie condizioni, la mancanza di un accordo scritto non pregiudica affatto le possibilità di tutela degli interessi del traduttore, in caso di mancati adempimenti del cliente. La conclusione di un contratto in forma scritta è comunque sempre desiderabile.

(Articolo pubblicato in originale il 22.3.2013, ripubblicato con aggiornamenti il 28.1.2019)

Condivida questo articolo con i Suoi contatti

Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Luca Lovisolo

    Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

    Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

    Iscriversi al notiziario

    Gli iscritti al notiziario ricevono informazione sull'uscita di nuovi articoli e sulle attività dei corsi. Il notiziario esce ogni due settimane circa.

    Se desidera ricevere il notiziario nella versione per traduttori, non dimentichi di barrare la casella rispettiva, prima di inviare l'iscrizione.
    Archomai – centro studi e formazione di Luca Lovisolo | Sede legale: I-28021 Borgomanero (Italia) | IT 02612440038 | Condizioni di vendita | * Protezione dei datiImpressum
    Copyright © 2021 Luca Lovisolo