«L’estenuante lotta per la conquista del PO»

Traduttori: che fare quando il cliente non manda la conferma d'ordine
Partita di rugby | © Quino Al

Il cosiddetto Purchase Order non è propriamente un contratto. Spesso, però, contiene le condizioni contrattuali e si trasforma esso stesso in documento contrattuale. In altri casi costituisce la domanda del cliente affinché il traduttore esegua un singolo incarico alle condizioni stabilite da un contratto di fornitura o da condizioni generali. La sua mancanza può ridurre le tutele del traduttore, in caso di controversie.


Prendiamo spunto dallo sfogo di una nota traduttrice italiana, che lamenta con una giaculatoria su Facebook la riluttanza dei clienti nell’emettere il cosiddetto Purchase Order o PO, all’affidamento di un incarico di traduzione. Talvolta l’emissione viene ritardata o omessa. Vediamo quali sono le caratteristiche giuridiche di questo documento e perché è sempre bene esigerlo.

Abbiamo trattato in un precedente articolo un caso simile: una traduttrice segnalava la mancata formalizzazione del rapporto con un contratto in forma scritta. Spiegavamo, in quel caso particolare, che il contratto poteva comunque dirsi concluso, anche per la presenza di alcuni elementi fattuali concludenti (l’articolo si può rileggere >qui).

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Soffermiamoci ora sul PO, che, di rigore, non è propriamente un contratto, ma un ordine d’acquisto. In alcuni casi il PO (che in queste situazioni si può definire giuridicamente, in italiano, «accettazione») costituisce l’accettazione manifestata dal cliente verso un’offerta presentata dal traduttore per uno specifico lavoro una tantum, ed è quindi conclusivo del rapporto contrattuale.

Spesso il PO contiene le condizioni contrattuali e si trasforma esso stesso in documento contrattuale. Questo caso non differisce sostanzialmente da quello trattata nell’articolo citato sopra: anche in assenza di un PO in forma scritta, se vi sono fatti concludenti che escludono la volontà del cliente di non affidare il lavoro al traduttore, il contratto può dirsi senz’altro validamente concluso e il traduttore non ha nulla da temere.

In altri casi, invece, il PO (che in queste situazioni, in italiano, a seconda delle situazioni si può definire invece proposta, richiesta, ordine, specifica o altri modi invalsi nel gergo commerciale) costituisce la domanda del cliente affinché il traduttore esegua un singolo lavoro alle condizioni stabilite da un «contratto di fornitura.» Questo contratto regola il rapporto nel suo complesso, viene stipulato una volta sola preventivamente, all’inizio della relazione, e può prendere anche altri nomi: contratto quadro, condizioni generali, condizioni di collaborazione, etc.

In questa situazione occorre prestare particolare attenzione alle clausole di detto contratto di fornitura. Potrebbero prevedere esplicitamente che «il singolo incarico si ritiene validamente affidato solo al momento dell’emissione dell’ordine d’acquisto in forma scritta» (o formulazioni simili). In questo caso, dinanzi a una controversia con il cliente, il traduttore, se inizia il lavoro senza aver ricevuto il PO, rischia di vedersi contestare l’affidamento dell’incarico, perciò il successivo pagamento del lavoro svolto.

Oggi, purtroppo, prevalgono denominazioni in lingua inglese, che non aiutano a riconoscere immediatamente la funzione giuridica dei documenti di una relazione commerciale. Comunque lo si chiami (PO, accettazione, ordine d’acquisto, specifica…) va ricordato che questo documento ha valore contrattuale, non è una mera formalità amministrativa. Di principio, il traduttore farà sempre bene a insistere per ottenere il documento prima di iniziare il lavoro, anche se molti clienti ne ritardano l’emissione, a volte, di settimane, snaturandone la funzione.

Come abbiamo visto, in alcuni casi può essere possibile dimostrare comunque l’avvenuta conclusione del contratto e tutelare gli interessi del traduttore. In altri, a dipendenza delle circostanze e dei patti esistenti fra le parti, la mancanza del PO in forma scritta può indurre il cliente a tergiversare sull’effettivo conferimento dell’incarico e lasciare così al traduttore ben poche possibilità di difesa.

(Articolo pubblicato in originale il 25.3.2015, ripubblicato con aggiornamenti il 1.10.2019)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

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    Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

    Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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