
Il 6 ottobre è comparso sul principale quotidiano della Svizzera italiana Corriere del Ticino un articolo sul separatismo catalano, in occasione delle elezioni svoltesi in Catalogna poco prima. Alcuni punti dell’articolo e la lettera di un lettore comparsa sullo stesso giornale alcuni giorni dopo offrono un utile esempio della relazione tra media e formazione dell’opinione pubblica.
Si tratta, come noto, della controversia sorta fra il Governo locale catalano e lo Stato centrale spagnolo in merito alle intenzioni della Catalogna di rendersi indipendente. Non serve citare il nome dell’autore, un giornalista italiano con una formazione economica, poiché questa non è una critica rivolta alla persona. In neretto tra virgolette, le citazioni dall’articolo.
- «Chi ha ragione [tra lo Stato centrale spagnolo e i separatisti catalani]? La domanda è puramente teorica e dunque quasi irrilevante.»
Chi abbia ragione, nella controversia tra lo Stato centrale spagnolo e i separatisti catalani, si può stabilire senza possibilità di equivoco. E’ lo Stato spagnolo, in base, tra altri, all’art. 2 della vigente Costituzione del 1978.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (art. 2, Constitución española, 1978).
[Traduzione] La Costituzione si fonda sull’unità indissolubile della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli (art. 2, Cost. 1978). Non si tratta di elucubrazioni accademiche e nemmeno di una questione irrilevante. Lettera, spirito e scopo della formulazione non lasciano dubbi. Il territorio attuale della Spagna è patria comune di tutto il popolo spagnolo. Il testo della Costituzione fu approvato per referendum il 6 dicembre 1978 da tutti gli spagnoli, inclusi i catalani, con una maggioranza schiacciante.
Questo stato di cose non impedisce che una regione della Spagna aspiri all‘indipendenza: la regione secessionista, però, deve convincere tutti i cittadini spagnoli che il territorio della sovranità comune deve essere smembrato, perciò la Costituzione deve essere modificata. E’ necessario un diverso – più difficile, ma certamente possibile – processo di diritto costituzionale, non una dichiarazione unilaterale di indipendenza. L’orientamento politico dell’uno o dell’altro capo del Governo di Madrid non ha rilevanza decisiva. Serve un ampio consenso nazionale. Gli scozzesi ci sono riusciti: sono stati in grado di convincere il Parlamento nazionale di Londra e hanno tenuto il loro referendum sull’indipendenza (cfr. Modification of Schedule 5 to the Scotland Act 1998, Order 2013 No. 242). In Spagna, la modifica del preambolo della Costituzione richiede i due terzi della maggioranza parlamentare, il successivo scioglimento delle camere, nuove elezioni, la ratifica da parte del nuovo Parlamento del testo costituzionale modificato e infine un referendum (art. 168, Cost. 1978). Riescono i catalani a costruire presso i loro concittadini spagnoli la volontà comune necessaria a compiere questi passi? Questa è la domanda centrale.
- «Non si vede come la Spagna, di fronte a una maggioranza secessionista [in Catalogna], potrebbe opporsi all’indipendenza senza smettere di essere un Paese democratico»
Questo è il passaggio più gustoso dell’intero articolo. Sonori appelli alla libertà, all’autodeterminazione e all’emancipazione sono ormai moneta corrente. Chi rimanda invece all’idea di libertà definitasi da Hobbes in poi, attraverso Kant e la Rivoluzione francese, sino al moderno Stato di diritto, viene tacciato tout court di «antidemocraticità.» Nessuno mette in discussione il diritto all’autodeterminazione dei popoli (Carta delle Nazioni unite, artt. 1, 55 e aa.). I separatisti, intenzionalmente, non citano mai il principio dell’integrità territoriale dello Stato, che lo controbilancia. L’ordine territoriale dello Stato è regolato da principi costituzionali riconosciuti da tutti i cittadini (non solo da quelli che aspirano alla secessione). La Spagna è e resta democratica sinché si attiene alla propria Costituzione. Cesserebbe di esserlo proprio nel momento in cui tollerasse uno smembramento del territorio dello Stato in modalità contrarie alle norme costituzionali. La posizione dei separatisti dell’Ucraina orientale è paragonabile alla situazione giuridico-costituzionale esistente in Catalogna: ciò che accade in Ucraina ci ammonisce sulle conseguenze tragiche delle secessioni imposte fuori dal quadro costituzionale vigente e – nel caso dell’Ucraina – con l’ingerenza di attori esterni.
- «Gli indipendentisti dicono che la Catalogna è una nazione, dunque gode del diritto all’autodeterminazione.» […] «E’ difficile mettere in dubbio che la Catalogna sia una nazione, anche se la Corte costituzionale di Madrid, nel 2010, ha bocciato la dizione.»
L’autore riprende, qui, le convinzioni più ingenue sul tema del separatismo: se una parte di popolazione presenta specificità etniche, ne nasce un diritto all’autodeterminazione e perciò alla secessione territoriale. La Costituzione spagnola garantisce il diritto all’autonomia (non all’indipendenza) delle nazionalità e regioni:
[La Constitución] reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas (Art. 2, Constitución española, 1978).
[Traduzione] [La Costituzione] riconosce e garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità e regioni che la formano e la solidarietà fra esse tutte (art. 2, Cost. 1978). I catalani tentano di sostenere che il termine «nazionalità» riconosca nella Costituzione il loro status di «nazione». Ciò non è possibile, già per la logica giuridica dell’articolo costituzionale in questione. Il commentatore cita poi, a questo proposito, la sentenza della Corte costituzionale spagnola (STC) 31/2010 del 28 giugno 2010. Questa lunga sentenza nega una tale interpretazione al capo II./9. in modo più che convincente. Su questo punto sono stati unanimi anche i giudici che hanno espresso voto difforme sulla sentenza (v. STC 31/2010, votos particulares). Una lettura più attenta di questa e della successiva decisione 41/2014 del 10 aprile 2014, che respinge con analoga logica la pretesa catalana di «sovranità,» avrebbe evitato al giornalista l’inutile elencazione di riferimenti storici e culturali che, a suo giudizio, sostengono l’esistenza di una nazione catalana.
Se la Catalogna abbia o meno i caratteri di una nazione, infatti, è questione che non fonda automaticamente un diritto alla secessione. L’elemento etnico attiene al popolo ed è fonte, eventualmente, di un diritto all’autodeterminazione; l’elemento territoriale, come componente della sovranità dello Stato, poggia su altre basi (cfr. Brilmayer, Yale 1991). Per separare la loro regione dal resto della Spagna senza il consenso degli altri spagnoli, i catalani dovrebbero provare che la Catalogna sia stata conquistata e governata per secoli dagli spagnoli illegittimamente, con la forza o contro la volontà dei catalani. Guardando alla lunga storia comune degli spagnoli, sembra difficile poter provare questa tesi. Come se non bastasse, con la Costituzione del 1978 i catalani, insieme a tutti gli altri spagnoli, hanno deciso che: «La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo, dal quale promanano i poteri dello Stato» (art. 1.2 Cost. 1978; v. anche STC 41/2014, II./3.). In questo quadro, la pretesa dei catalani di una secessione senza il consenso di Madrid è privata di fondamento per fatto concludente.
L’autore dell’articolo rafforza l’argomento secondo cui il termine «nazionalità» coinciderebbe con quello di «nazione» citando Manuel Fraga Iribarne, un costituzionalista spagnolo già membro del Governo di Franco e «oggi [appartenente al partito] popolare», così dice. Se e quanto i concetti di nazione e nazionalità si distinguano l’uno dall’altro può essere interessante per i linguisti, ma nella fattispecie il punto è giuridicamente ben chiaro. Del resto, oggi Manuel Fraga non fa più parte del Partito popolare spagnolo, perché è morto nel 2012. Qui, è possibile che l’autore dell’articolo non abbia verificato a fondo le sue fonti, le sentenze della Corte costituzionale e la ricchissima dottrina esistente in materia.
L’articolo rappresenta lo stato del separatismo catalano in modo inconsistente nel metodo e nel merito, fuorviando il lettore. Prese di posizione a buon prezzo vengono sorrette da argomenti probatori estranei al merito, in parte valutati inaccuratamente. L’esposizione, però, viene elaborata in modo che al lettore medio appaia logica e credibile. La stessa costruzione osservata già nell’intervista al presidente russo V.V. Putin, comparsa a giugno nel quotidiano italiano Il Corriere della sera (>qui). Metodologia zoppicante, confusione nel merito e conclusioni fuorvianti: perché un contributo così debole su un tema tanto delicato compare in un giornale normalmente ben curato? Non vale, qui, l’argomento secondo cui la stampa deve dare spazio alla diversità di opinioni. L’articolo tocca principi giuridici e costituzionali che come tali non sono esposti alla diversità di opinioni. Al più, possono stimolare un dibattito fra costituzionalisti, ma non è questo l’obiettivo dell’articolo in questione.
Sapere perché nella redazione di un giornale possano accadere tali episodi non ci porterebbe avanti. Mi concentro piuttosto sulle conseguenze. Alcuni giorni dopo l’uscita dell’articolo qui analizzato, sullo stesso giornale è stata pubblicata l’interessante lettera di un lettore. Questa lettera dimostra come e quanto rapidamente delle tesi fuorvianti si riflettano nell’opinione pubblica. Il lettore loda «l’equilibrio» del contributo e cita come quintessenza del pensiero democratico proprio il punto più dolente dell’intero articolo: «Non si vede come la Spagna, di fronte a una maggioranza secessionista, potrebbe opporsi all’indipendenza senza smettere di essere un Paese democratico.» Il lettore aggiunge che il riferimento alla Costituzione sarebbe «solo un pretesto» con il quale «il premier spagnolo Rajoy si oppone in modo intollerante e antidemocratico al diritto alla secessione catalana.» la Costituzione, conclude, sarebbe «un pezzo di carta» che si può «se del caso modificare.» Missione compiuta!

Nel riflesso coordinato e immediato fra pubblicazione dell’articolo e reazione del lettore si manifesta con chiarezza la relazione tra i media e la (de)formazione dell’opinione pubblica. L’autore dell’articolo riprende convinzioni ampiamente diffuse: chi abbia ragione, in una controversia costituzionale, non ha senso stabilirlo, non è che pedante accademismo. Ne consegue che «democratico» è quell’ordinamento che garantisce a tutti libertà incondizionata. Questa è l’anticamera della dittatura. Il moderno Stato di diritto si basa, invece, proprio su un gioco ben regolato di reciproche limitazioni della libertà, nel quadro del patto sociale.
La vigente Costituzione spagnola non prevede il diritto alla secessione unilaterale delle regioni, quali che siano gli argomenti che le infinite chiacchiere della politica rappresentano. Così hanno voluto tutti gli spagnoli, fra di essi anche i catalani, nel referendum del 1978. I diversi gruppi di popolazione hanno diritto all’autodeterminazione, se provano di avere una propria identità etnica. Dall’autodeterminazione non sorge automaticamente un diritto alla secessione territoriale: l’autodeterminazione trova oggi una concretizzazione tangibile negli statuti di autonomia delle regioni spagnole. Se i catalani non ne sono più soddisfatti e vogliono fondare un proprio Stato, smembrando il territorio della comune sovranità spagnola, devono sciogliere il patto con il quale nel 1978 hanno ancorato nella Costituzione il principio di sovranità dell’intero popolo spagnolo su tutto il territorio spagnolo. La modifica della Costituzione comune richiede il consenso di tutta la Nazione. Molti precedenti dimostrano che ciò è certamente possibile (Scozia vs. Regno unito, 2014; Sud-Sudan vs. Sudan, 2011; Cecoslovacchia, 1992). I catalani non sono riusciti sinora a suscitare un tale consenso. Sembrano ora puntare a far valere la loro volontà con interpretazioni forzate, talvolta contraddittorie, della Costituzione spagnola e del loro statuto di autonomia. Per questi motivi, la Spagna e la comunità internazionale guardano alla condotta dei catalani con preoccupazione, poiché le secessioni imposte illegalmente producono instabilità e conflitti (Ucraina, 2014; Jugoslavia, 1991; Biafra, 1967 e molti altri). L’autodeterminazione non è sempre sinonimo di diritto alla secessione e quest’ultimo non significa in ogni caso democrazia.
Compito di un giornale dovrebbe essere guidare il lettore a interpretare correttamente queste relazioni. Al contrario: l’articolo analizzato qui riprende dalla vox populi tesi errate e le rafforza con argomentazioni inadeguate nel metodo e nel merito. Il lettore reagisce lusingato. Gli si è dato pane per i suoi denti. L’articolo comparso nel Corriere del Ticino è solo un esempio, particolarmente ben riuscito, di un metodo che nei media internazionali si sta diffondendo a macchia d’olio, trovando eco ideale nelle reti di socializzazione.
Il moderno Stato di diritto è esposto a gravi sfide. L’estremismo religioso, l’astuzia di governanti avidi di potere e orientamenti culturali liberticidi trovano un fruttuoso terreno di coltura in un’opinione pubblica debole, che nei fondamenti dello Stato di diritto vede vuoti pezzi di carta, anziché le basi del nostro benessere e della nostra sicurezza.
| >Originale in lingua tedesca (traduzione italiana dell’autore).
4 risposte
Salve Luca,
Analisi molto utile, come al solito. Chissà quanti altri casi come questo bombardano la mente delle persone tutti i giorni e passano inosservati. Fa quasi paura pensare quanto siamo esposti alla disinformazione e alle sue conseguenze.
Le volevo chiedere poi un commento sulla Jugoslavia. In questi anni (dal poco che ricordo e che ho letto), mi sono fatto l’idea che: la Serbia aveva ragione a mantenere con la forza l’integrità dello Stato; che nell’indipendenza di Slovenia e Croazia giocò un ruolo la loro differenza religiosa (credo che il primo Stato a riconoscerle fu il Vaticano); che le potenze internazionali avevano interesse a smembrare la Jugoslavia, visto che la Serbia fu appunto bombardata e Milosevic morì «suicida« in carcere. Morte quanto meno dubbia, visto che non mi sembrava uno che volesse farla finita, ma piuttosto continuare a dare battaglia. Sottolineo che non voglio far passare Milošević per un santo, ma cercare di capire chi aveva ragione e chi no, «trascurando» i metodi utilizzati in quella guerra da tutte le parti in campo. Infine, mi piacerebbe sapere come la pensa su ciò che è successo da poco in Portogallo (magari in un articolo a parte).
Un cordiale saluto.
Buongiorno Fausto,
Grazie per il Suo apprezzamento. Sulla Jugoslavia mi pone quesiti che analisti specializzati verticalmente nelle penose vicende di quell’area stanno ancora dibattendo. Fatti di cronaca recenti, come la sassaiola ai danni del Capo del Governo serbo avvenuta in Croazia qualche mese fa, dimostrano che le tensioni non sono risolte. La Jugoslavia è uno di quegli scenari che non si lasciano riassumere in un articolo, nemmeno in più d’uno, sotto pena di offrirne visioni parziali e non rispettose delle tante tragedie vissute, individuali e collettive. Nel contesto delle ricerche sull’Ucraina dovrò occuparmi della questione del Kosovo, che viene spesso richiamato, non sempre a proposito, come precedente. Su questo specifico aspetto, perciò, leggerà forse qualcosa qui a suo tempo.
Rispondo in breve sul Portogallo, restando sugli aspetti costituzionali ed evitando di scendere in sempre spiacevoli digressioni politiche. In fatto: il partito uscito vincente dalle recenti elezioni ha conseguito la maggioranza relativa, ma non dispone della maggioranza assoluta che gli garantirebbe la fiducia per governare. Altri partiti, nessuno dei quali ha conseguito la maggioranza relativa, potrebbero però, coalizzandosi, conseguire la maggioranza assoluta in Parlamento. Questi hanno perciò espresso il desiderio di formare un Governo, ma tale richiesta non è stata accolta dal Capo dello Stato, che ha comunque incaricato della formazione del gabinetto un esponente del partito di maggioranza relativa, che ha composto un Governo minoritario.
In diritto: in Portogallo il Capo dello Stato incarica il Capo del Governo «[…] sentiti i partiti» presenti in Parlamento e «tenendo conto dei risultati elettorali» («O Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais.» Art. 187, Costituzione portoghese, 1976). Il Presidente, perciò, non è tenuto a incaricare il Primo ministro in base alle maggioranze uscite dalle urne. Egli esercita una discrezionalità, pur tenendo conto dei risultati elettorali (ma non dovendone desumere una condotta precisa) e sentendo le diverse forze in campo. Il Governo formato dal Primo ministro da lui nominato, poi, si presenta al Parlamento per ottenerne la fiducia o l’eventuale bocciatura del programma (Art. 192, 4. Cost.), come in ogni democrazia parlamentare.
In questo frangente, il Capo dello Stato avrebbe agito in modo costituzionalmente legittimo sia incaricando un esponente del partito di maggioranza relativa (come ha fatto), sia incaricando un esponente di partiti minoritari, eventualmente riuniti a formare una maggioranza assoluta. Nell’esercizio di tale discrezionalità, egli ha preferito incaricare un esponente del partito di maggioranza relativa, poiché, come lui stesso ha dichiarato (può ascoltare la dichiarazione integrale >qui), ciò risponde alla consuetudine sin qui seguita: l’incarico di formare il Governo viene affidato a un esponente del partito che ha ottenuto il maggior numero di voti alle urne. L’elemento consuetudinario ha un peso, nei passaggi costituzionali, laddove si tratti, come in questo caso, di scegliere tra opzioni legittime. Nella sua discrezionalità, valutate le circostanze e i precedenti, il Capo dello Stato così ha deciso. Il Governo presenterà ora, entro dieci giorni (Art. 192, 1. Cost.), il suo programma al Parlamento, dove si vedrà dare o rifiutare la fiducia necessaria per guidare concretamente gli affari del Paese.
Per questi motivi, in ciò che sta accadendo in Portogallo non vi è da ravvisare alcunché di insolito, minaccioso o anticostituzionale. Certamente il contesto fa gola a chi ama il fracasso, poiché vi è chi si sente privato di un’opportunità e non esita a usare parole grosse, come ormai abituale, e lo stesso fa il campo opposto. Va ricordato che la scelta del Capo dello Stato non determina la vita del Governo, ma solo il nome del Primo ministro incaricato. A decidere, in ultimo, è il Parlamento, cioè i rappresentanti del popolo. Se non contenti della scelta fatta, questi non avranno che da respingere il programma del nuovo Governo. In quel caso, il Capo dello Stato potrà avere un motivo per deviare dalla consuetudine e incaricare di formare un gabinetto l’esponente di una diversa coalizione, oppure convocare nuove elezioni. Nulla, perciò, che esca dai binari della normalità, se non le sempre allenate penne dei chiacchieroni, complottisti e bontemponi.
Cordiali saluti
LL
Aggiornamento: il Governo formato dal rappresentante del partito di maggioranza relativa incaricato dal Presidente della Repubblica affinché componesse il nuovo esecutivo è stato bocciato in Parlamento. Come vi era da attendersi, il Presidente della Repubblica, a questo punto, dotato di una motivazione, ha deviato dalla consuetudine e ha incaricato di formare il nuovo Governo un esponente del campo opposto, che tenterà ora di ottenere la fiducia dei parlamentari. Se anche questo tentativo non sortirà effetti, non resterà che richiamare gli elettori alle urne.
Vorrei chiedere all’articolista se la Costituzione spagnola è stata dettata da Dio a Mosè?
Materialmente, le Costituzioni vengono scritte da commissioni o assemblee costituenti. Giuridicamente, entrano in vigore con l’approvazione per referendum da parte del popolo, oppure con il voto di un parlamento composto da rappresentanti del popolo stesso. Ogni Costituzione diventa così la norma fondamentale di convivenza della Nazione e può essere modificata solo secondo le procedure in essa medesima iscritte. Per questi motivi, le Costituzioni devono essere rispettate.