Locazione, affitto o noleggio? Terminologia

Locazione, affitto o noleggio: differenze e terminologia giuridica
Tra linguaggio giuridico e linguaggio comune | Martello del giudice | © Fotolia

Si dice affitto, locazione o noleggio, secondo una terminologia giuridica corretta? Questi tre termini sono spesso considerati equivalenti o vengono distinti su basi inesatte. L’argomento è particolarmente interessante, per chi si occupa di traduzioni. Fa riconoscere le differenze tra il significato tecnico e quello consolidatosi nel linguaggio di ogni giorno, anche nei diversi ordinamenti nazionali.


Per riconoscere la terminologia corretta tra locazione, affitto e noleggio, bisogna dapprima analizzare i tra istituti e ricordare che hanno un denominatore comune: tutti consentono a un soggetto (detto conduttore, affittuario, locatario o concessionario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (detto locatore o concedente) contro il versamento di un corrispettivo, denominato spesso canone (nei casi più frequenti, una somma di denaro). Questi contratti non causano il trasferimento della proprietà del bene, che resta in capo al locatore o concedente. Fanno parte dei rapporti giuridici che regolano il godimento di un bene senza effetto traslativo della proprietà.

Locazione, affitto e noleggio: la natura del bene fa la differenza

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A segnare la distinzione fra le tre tipologie contrattuali è la natura del bene che ne fa l’oggetto. E’ qui che si insinuano i maggiori equivoci, rispetto all’uso di questi termini consolidatosi nel linguaggio quotidiano.

Nella locazione si ritrova la disciplina generale di questa materia. Facciamo riferimento qui all’articolo 1571 del Codice civile italiano, particolarmente efficace nella sua sinteticità, ma il termine designa lo stesso istituto anche in Svizzera:

«La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.» (>Art. 1571 CC IT)

L’affitto, invece, è una specie di locazione con altro profilo, come ci ricorda l’articolo 275 del Codice delle obbligazioni svizzero, ma la stessa differenza sostanziale vale anche per l’Italia:

«L’affitto è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario una cosa o un diritto produttivi di utilità perché ne usi e raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto.» (>Art. 275 CO CH)

L’affitto, perciò, è quella forma particolare di locazione che ha per oggetto un bene produttivo. Per questa ragione, benché usuale nel linguaggio quotidiano, è giuridicamente improprio affermare: «Ho affittato un appartamento,» poiché un’abitazione non è un bene produttivo. L’espressione corretta è: «Ho preso in locazione un appartamento,» del quale non sarò affittuario ma conduttore o locatario. Il termine affitto va riservato al godimento di cose mobili o immobili che producono frutti: imprese, miniere, un albergo o altri beni dei quali un affittuario si assume la gestione, nel rispetto della loro destinazione economica originaria.

Legga anche: >Terminologia fiscale: tassa, tributo o imposta?

Le differenze fra ordinamenti e le caratteristiche del noleggi

Va notato, poi, che non tutti gli ordinamenti classificano questi istituti allo stesso modo. Per citare un esempio, i Paesi anglosassoni conoscono la locazione finanziaria, o leasing, ormai usuale anche in Europa continentale, ma non tipica dei nostri ordinamenti. Altre distinzioni, anche nella denominazione delle parti, esistono fra contratti stipulati direttamente fra gli interessati o per conto di terzi, distinzioni non praticate dagli ordinamenti continentali.

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Quanto al noleggio, è normalmente utilizzato per il godimento di cose mobili, ma questa caratteristica non è sufficiente a contraddistinguere questa tipologia di contratto da altre. Di rigore, infatti, nel noleggio il bene resta nella disponibilità e responsabilità del concedente, come definisce il Codice della navigazione italiano all’art. 384:

«Il noleggio è il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti.» (>Art. 384. C. Nav. IT)

Non è perciò chi prende a nolo una nave che si mette direttamente al timone: la nave resta nel controllo dell’armatore. E’ vero che l’uso del termine noleggio è esteso, nel linguaggio comune, anche agli autoveicoli senza conducente (perciò a mezzi terrestri che non restano nella responsabilità del concedente, ma vengono utilizzati direttamente dal conduttore).

In questi casi sarebbe più proprio parlare di locazione di autoveicoli, poiché questi (oltre a non avere nulla a che fare con la navigazione) nel periodo di godimento sono sottratti alla disponibilità del loro locatore e vengono guidati sotto propria responsabilità da chi li prende in locazione. Diverso è l’uso del termine «nolo» fatto dal diritto svizzero, che all’art. 253 del Codice delle obbligazioni definisce nolo il canone di locazione versato per il godimento di una cosa mobile.

Legga anche: >Quando è giusto dire «rescissione?»

Locazione, affitto o noleggio? Conclusioni

Come si vede, i termini locazione, affitto e noleggio definiscono, nella terminologia giuridica, istituti precisi e distinti, ma sono anche espressioni di frequentissimo uso quotidiano, molto più di altri termini tecnico-giuridici. Nel passaggio dall’uso tecnico a quello comune subiscono distorsioni di significato. Altrettanto importanti sono le differenze di concezione di questi istituti presso gli ordinamenti dei vari Paesi. Per chi traduce, è necessario analizzare ogni singola fattispecie, per giungere alla traduzione adeguata e chiara per il lettore. Si dovrà anche tenere conto che i contratti di questa famiglia, proprio per la loro larghissima diffusione, si rivolgono spesso a persone sprovviste di un retroterra tecnico.

L’esempio di queste tipologie di contratto è particolarmente efficace per mettere in luce le deformazioni che un linguaggio tecnico può subire, quando entra nell’uso corrente di milioni di parlanti. Nella traduzione da una lingua all’altra, ciò richiede un attento lavoro di mediazione terminologica, per garantire la piena comprensibilità.

(Articolo pubblicato in originale il 12.9.2012, ripubblicato con aggiornamenti il 16.6.2023)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. marco la monica ha detto:

    Buongiorno
    Complimenti sinceri per la chiarezza e la completezza. Provo a farle una domanda di diritto civile internazionale: in quanto italiano e possessore di una imbarcazione battente bandiera e registrata in Francia posso locare questo mio bene utilizzando un contratto di locazione francese? (la Francia consente giuridicamente la locazione tra privati, l’Italia no)
    Grazie mille qualora avesse tempo e modo di rispondermi.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Alla Sua richiesta mancano alcuni dettagli per una risposta, che Le consiglio comunque di chiedere a un commercialista o avvocato in Italia, in Francia o dove Lei risiede. Avrà così una consulenza che considera nel dettaglio il Suo caso specifico e che sarebbe fuori dagli scopi di questo blog. Cordiali saluti. LL

  2. Luca Lovisolo ha detto:

    Grazie per il Suo apprezzamento. Lo so, per «noleggiare» veicoli terrestri in Italia bisogna stiracchiare la disciplina della locazione, con tutti i problemi che cita Lei. Le problematiche linguistiche non sono che una ricaduta dell’incertezza normativa. Si è costretti a usare il termine «locazione di autoveicoli» per correttezza giuridica, anche se il linguaggio comune suggerirebbe «noleggio.» Per non parlare del «noleggio con conducente,» che dal punto di vista strettamente giuridico è un nonsenso, ma bisogna pur avere un modo per distinguere il noleggio di un’auto con autista dal servizio pubblico di taxi!… Grazie per il contributo e cordiali saluti. LL

  3. Oliviero Cresta ha detto:

    Buongiorno,
    mi congratulo per la correttezza delle sue osservazioni linguistiche. Faccio una piccola considerazione, forse off topic, ma che spero rafforzi quanto ha scritto. Senza saperlo e parlando da esperto di lingua Lei ha messo il dito su uno dei problemi più importanti del mercato del noleggio in Italia (non solo di autovetture, ma anche di mezzi da cantiere, macchine industriali, attrezzature, eccetera): l’assenza di una normativa di riferimento, che non sia il Codice della navigazione. Insomma, in Italia manca una normativa specifica «vera» per il noleggio, che tuteli il settore sia da clienti disonesti (vedi appropriazioni indebite e furti), sia da noleggiatori poco seri. Grazie.

  4. Luca Lovisolo ha detto:

    Grazie per l’attenzione e per l’apprezzamento. In effetti molte volte si affronta la traduzione legale facendo prevalere un accostamento quasi esclusivamente linguistico, che di solito non è sufficiente a cogliere non solo le sfumature, ma anche aspetti sostanziali del testo.

  5. Olga Gordiychuk ha detto:

    Ho sentito la registrazione del seminario e faccio i miei complimenti per sua professionalità. Non avevo mai pensato fino ad ora che una traduzione legale possa richiedere cosi tanto impegno, attenzione e conoscenza. Grazie.

  6. Terminologia: locazione, affitto e noleggio | Kommunika | NOTIZIE DAL MONDO DELLA TRADUZIONE | Scoop.it ha detto:

    […] Locazione, affitto e noleggio, impariamo a distinguere. Grazie Luca Lovisolo per il post chiarificatore..;-) […]

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Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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