Tradurre e archiviare in Rete, come tutelarsi

Server industriali | © IMGIX
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Una pratica sempre più diffusa anche nel settore della traduzione: l’uso di sistemi dislocati in Rete – o cloud – per elaborare e archiviare dati, memorie e testi tradotti. Una tecnologia che solleva dubbi di sicurezza tecnica e di protezione dei dati. La questione della tutela della proprietà intellettuale del traduttore costituita da memorie di traduzione e glossari.


Nel lavoro di traduzione il cloud può essere utilizzato in due modi: a fini di archiviazione, da una parte, e, dall’altra, per l’elaborazione vera e propria di testi con strumenti di traduzione assistita in linea. In questo caso, il traduttore non scarica neppure il materiale sul proprio computer locale, ma traduce in costante connessione a Internet. Queste nuove tecnologie, per i traduttori, sollevano tre questioni. La prima, più generale, è la sicurezza tecnica dell’archiviazione. La seconda e la terza, più strettamente giuridiche, toccano la protezione dei dati (o privacy) e la tutela della proprietà intellettuale su memorie di traduzione e glossari.

Archiviare i lavori solo sul proprio ordinatore, esposto a guasti e furti, non è prudente. Farlo su un server esterno sembra più sicuro, ma la sicurezza totale, anche sul piano tecnico, nessun fornitore di servizi in Rete potrà mai garantirla. Conservare una copia dei propri lavori su CDROM, custoditi in luogo protetto (anche una cassetta di sicurezza bancaria, se necessario), sembra restare il modo migliore.

In merito alla questione della protezione dei dati, o privacy, l’archiviazione in Rete comporta diversi problemi che si concentrano essenzialmente su due aspetti: la perdita parziale di controllo diretto da parte del traduttore sul suo archivio (perciò sui dati dei suoi clienti contenuti nelle traduzioni) e la collocazione fisica dei server d’archiviazione. Quest’ultima scatena a sua volta questioni di competenza territoriale e adeguatezza delle disposizioni di legge.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la perdita di controllo diretto sull’archivio, è essenziale scegliere con cura il proprio fornitore di servizi Internet, evitando marchi di massa o gratuiti, spesso pensati per un pubblico non professionale e non sempre dotati delle protezioni più avanzate. E’ necessario che il traduttore abbia la certezza assoluta di poter accedere in qualunque momento ai suoi dati e di avere un contatto effettivo con un gestore dell’infrastruttura, al quale far riferimento per ogni evenienza. Non sempre gli anonimi call center delle grandi catene di servizi informatici danno le necessarie garanzie.

Sul secondo aspetto, la collocazione fisica delle macchine, è bene verificare che il fornitore utilizzi server collocati nel Paese del traduttore, o quanto meno nell’Ue e nei Paesi circonvicini che condividono legislazioni e standard tecnici comuni. In questo modo, si assicura l’unitarietà dei livelli di protezione e, in caso di controversie, si evita di radicare dei procedimenti negli Stati uniti o in giurisdizioni esotiche. Grazie all’annullamento delle distanze permesso dalla tecnologia, per ridurre i costi di gestione i fornitori collocano non di rado i loro server in Paesi lontani, che potrebbero essere giudizialmente difficili da gestire, per il traduttore. Non sempre ne danno spontaneamente informazione ai loro clienti.

E’ importante ricordare che il traduttore resta responsabile in ogni caso, verso il suo cliente, del trattamento dei dati. Un’interpretazione restrittiva ma apprezzabile delle norme sulla protezione dei dati suggerisce al traduttore, infine, di informare sempre il proprio cliente – non solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge – se le traduzioni o altre informazioni che lo concernono vengono archiviate all’estero.

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Sulla questione della proprietà intellettuale del traduttore sulle memorie di traduzione si affollano diverse interpretazioni. La soluzione più accettata considera la memoria di traduzione analoga a una banca dati, tutelata da diritto d’autore per l’opera svolta dal compilatore (nel nostro caso, il traduttore) nel creare la struttura della banca dati stessa (e non, si badi, per il suo eventuale contenuto originale e creativo). Sarebbe tutelata, perciò, qualunque memoria di traduzione, non solo, ad esempio, quella contenente la traduzione di un romanzo o di altra opera creativa.

Mentre non sembra esserci dubbio sull’adeguatezza di questa interpretazione rispetto ai glossari, non tutti i giuristi concordano sulla sua rilevanza ai fini della protezione delle memorie di traduzione e ipotizzano per queste ultime una possibile comproprietà fra traduttore, agenzia e cliente finale.

In ogni caso è certo che il traduttore, lavorando con strumenti di traduzione assistita su server del committente, consegna automaticamente a quest’ultimo (sia esso agenzia o cliente diretto) anche l’opera svolta nell’organizzare la memoria di traduzione che genera. Gli interessi del traduttore e del committente, qui, divergono aspramente. Il traduttore ha interesse a non cedere la proprietà della memoria di traduzione che ha creato con il proprio lavoro, mentre il committente tende invece ad appropriarsene, perché ciò ridurrà i costi della traduzione di testi analoghi o della ritraduzione dello stesso testo dopo modifiche e aggiornamenti. La cessione della memoria di traduzione al cliente non è, per sé, un male, purché abbia un proprio corrispettivo nella tariffa concordata fra il traduttore e il suo committente.

In conclusione, per chi gestisce informazioni di terzi e materiali protetti da proprietà intellettuale, come i traduttori, l’uso del cloud, benché attrattivo per numerose considerazioni pratiche, andrebbe evitato o limitato allo stretto necessario. Le incognite tecniche e giuridiche richiedono un’attenta ponderazione.

(Articolo pubblicato in originale il 21.4.2015, ripubblicato con aggiornamenti il 8.10.2019)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Fausto ha detto:

    Salve Luca,
    saprebbe indicarmi (anche in una email privata) un servizio non di massa?
    Grazie

    • Luca Lovisolo ha detto:

      In realtà non occorre fare nomi, i fornitori sono tanti. Occorre sceglierne uno che abbia alcuni requisiti di base. In particolare, che tenga i server fisicamente nel proprio Paese o almeno nell’Unione europea; che abbia un servizio clienti con il quale si può dialogare direttamente con i tecnici, non con la signorina del call center che poi «farà sapere;» che faccia regolari backup (oltre a quelli che può fare Lei come utilizzatore) e, naturalmente, aderisca agli standard di protezione dei dati. Può accadere che i fornitori che hanno queste caratteristiche costino qualcosa in più dei servizi gratuiti, ma se si utilizza la piattaforma Internet per lavoro è denaro ben speso. Cordiali saluti. LL

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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