Rinunciare a un incarico già accettato

Rifiutare un incarico di traduzione già accettato
Rifiuto | © Gary Chan

Il traduttore accetta un incarico da un’agenzia o da un cliente diretto. Per qualche motivo desidera rinunciare a svolgerlo, anche se lo ha già confermato al cliente. Rispondiamo a un lettore che chiede se è lecito e come è possibile agire, in questi casi. Rifiutare un incarico già confermato è un atto delicato. Quando il legame contrattuale con il cliente è ormai sorto, recedere può essere difficile e rischioso.


Vi è un termine di tempo entro il quale recedere senza problemi da un contratto già concluso, ad esempio: non eseguire una traduzione che ci si è già impegnati a svolgere? Dopo aver accettato un incarico, il traduttore può trovarsi nella condizione di rimandarlo al mittente, per ragioni professionali o personali sopravvenute, oppure perché ci ha ripensato. Tralasciamo qui la valutazione di opportunità e correttezza commerciale di questa condotta e concentriamoci sugli aspetti giuridici.

La questione va inquadrata nella disciplina del cosiddetto recesso unilaterale: dopo la conclusione del contratto, una delle parti rinuncia all’esecuzione e si «tira indietro» (recede). Produce così lo scioglimento del rapporto contrattuale appena sorto. Il recesso va distinto dai casi di risoluzione, annullamento e rescissione del contratto, che si verificano in presenza di irregolarità nella sua esecuzione o di vizi nella formazione del consenso tra le parti, e che qui non ci riguardano.

Mi riferisco all’ordinamento italiano, che interessa la persona da cui è giunto questo quesito. In Italia, il recesso in generale è regolato dall’art. 1373 CC. L’art. 2237, poi, offre una previsione specifica per il recesso da un contratto d’opera che abbia per oggetto una prestazione intellettuale, che è comunemente il caso dell’attività di traduzione.

Bisogna ricordare, innanzitutto, il principio che governa l’intera disciplina contrattuale, espresso nel noto brocardo latino pacta servanda sunt. I patti si rispettano: quando, fra due contraenti, prende vita un contratto, essi sono obbligati ad attenervisi. Se fosse possibile rinunciare all’impegno con facilità, l’intero istituto giuridico del contratto perderebbe significato.

Per questo motivo, di principio, la legge non consente il recesso e lo limita a casi precisi. Tutti conosciamo, ad esempio, la facoltà di recesso nell’ambito del diritto del consumatore: ci permette di restituire al venditore un articolo che abbiamo già acquistato, ma che scopriamo successivamente non corrispondere alle nostre aspettative. Il recesso è possibile anche nel caso di contratti per prestazioni continuative. Come si vede, si tratta di casi particolari.

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Le parti di un contratto possono però prevedere fra loro un diritto di recesso e regolarlo come credono più conveniente, scavalcando le disposizioni generali. Significa che il traduttore, se vuole riservarsi la possibilità di cambiare idea sull’esecuzione della traduzione, dovrà stipulare questa riserva nel contratto con il cliente. Facciamo un esempio: «Il traduttore si riserva la possibilità di recedere dal contratto entro tre giorni dall’affidamento dell’incarico.»

L’articolo 1373 CC dispone che «se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.» Stando a questa disposizione, il traduttore dovrebbe esercitare il recesso prima di iniziare la traduzione. Le parti possono derogare anche a questa norma: dovranno precisare nel contratto che il recesso è possibile anche a prestazione già iniziata. Devono regolare anche gli effetti economici del recesso: chi paga e quanto, la parte di traduzione già eseguita? Il traduttore deve versare una penale, se recede dal contratto, per compensare il cliente degli inevitabili disagi che gli causa? Si aprono scenari di crescente complessità e incertezza.

Secondo l’Art. 2237 CC «Il prestatore d’opera [il traduttore] può recedere dal contratto per giusta causa.» In questo caso recesso può avvenire in qualunque momento si presenti la giusta causa. per sapere cos’è una giusta causa, si rimanda alla disciplina generale del lavoro, in particolare all’art. 2119 CC: «Una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto contrattuale.»

Si intendono fatti di estrema gravità, anche estranei all’oggetto del contratto, che ledano il rapporto di fiducia tra le parti. S’immagini, ad esempio, il reiterato ed esplicito rifiuto del committente di pagare al traduttore somme di denaro previste dal contratto, l’evenienza di molestie sessuali o altre gravi condotte da parte del cliente a danno del traduttore, oppure il coinvolgimento del committente in reati pesantissimi, tali che il traduttore, se continuasse il rapporto contrattuale, finirebbe col figurare come professionista al servizio di un soggetto socialmente abietto.

In questo caso, il prestatore d’opera «ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta [sino al momento del recesso], da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente» (2237 CC). Il recesso del prestatore d’opera deve avvenire comunque «in modo da evitare pregiudizio al cliente.»

Esula dal quesito da cui siamo partiti, ma è bene ricordare, per completezza, che mentre il traduttore può recedere solo per giusta causa, il committente può recedere in qualunque momento anche senza questo presupposto. Con ciò, la legge tutela la libertà del cliente non soddisfatto della prestazione di un professionista: si pensi, in particolare, all’attività di un medico o di un avvocato. Il cliente deve poter interrompere il rapporto senza essere tenuto al rispetto di termini di preavviso, purché riconosca al professionista l’opera prestata sino a quel momento e un eventuale risarcimento del danno.

In conclusione, rifiutare un incarico già confermato è un atto delicato e va compiuto con cognizione di causa. E’ senz’altro consigliabile che il traduttore avanzi eventuali dubbi e ripensamenti sulla traduzione nella fase pre-contrattuale, prima dell’accettazione che fa nascere il vincolo contrattuale. Se il traduttore desidera riservarsi un tempo di ripensamento dopo aver accettato il lavoro, deve prevedere questa possibilità in un’apposita clausola contrattuale. Nella quotidianità del lavoro di traduzione, però, questa opzione non è facilmente praticabile.

E’ bene considerare attentamente tutti gli aspetti di una traduzione prima di accettarla. Quando il legame contrattuale con il cliente è ormai sorto, recedere può essere tecnicamente molto difficile, tralasciando gli effetti negativi sulla posizione professionale e commerciale del traduttore.

(Articolo pubblicato in originale il 16.12.2014, ripubblicato con aggiornamenti il 26.7.2019)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Stefania Albrizio ha detto:

    Utile e conciso.
    Grazie!

  2. Mario ha detto:

    Buonasera, volevo chiederle in merito a tale argomento un informazione .
    La situazione è la seguente; è lecito chiedere di firmare una rinuncia relativa ad un corso formativo ai fini di un eventuale assunzione, quando per motivi personali si rende impossibile la prosecuzione di tale corso senza però aver firmato in precedenza nessun contratto, Grazie.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Non mi è possibile dare consulenze su casi specifici, nemmeno in privato. Le suggerisco senz’altro di rivolgerrsi a un legale di Sua fiducia. Cordiali saluti.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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