L’agenzia non paga e chiede i danni. Può farlo?

Disputa | © Cloudvisual
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Lo spunto viene da una domanda posta qualche tempo fa in un gruppo di traduttori su una nota rete di socializzazione. Riflette un caso che certamente non interessa solo l’autore del quesito. A causa di una contestazione di qualità, il cliente non solo non paga la fattura, ma chiede il risarcimento del danno che si presume causato dal traduttore. Ecco la risposta al quesito, che può essere utile a molti.


«Un’agenzia contesta la qualità della traduzione che le ho appena consegnato. Afferma di non voler pagare il lavoro, perché ha incaricato un altro traduttore di correggere la mia traduzione, e che intende farmi causa dinanzi al Giudice di pace per il risarcimento del danno che le avrei causato, provocandole la perdita di un cliente. Ho chiesto quali sono i problemi della traduzione, ma non me lo dice. Non ho un contratto scritto. E’ una scusa per non pagare? Può l’agenzia agire così? Cosa rischio?»

Rispondiamo al quesito della lettrice. L’agenzia avrebbe dovuto contestare analiticamente la traduzione (perciò segnalare in modo dettagliato gli errori) e chiedere innanzitutto al traduttore di rettificarla. Per «errori» non si intendono solo vizi grammaticali, ma anche difetti di localizzazione (ad esempio, una traduzione in tedesco fatta per la Germania è spesso inutilizzabile in Svizzera, per le diversità ortografiche e idiomatiche esistenti, specialmente se rivolta al largo pubblico).

Legga anche: Errori di traduzione e termini di contestazione

Solo se il traduttore avesse rifiutato di correggere gli errori o non ne fosse stato in grado, l’agenzia avrebbe potuto affidare la revisione a un terzo. In questo caso, l’agenzia avrebbe allora potuto chiedere al traduttore una riduzione del prezzo (solitamente corrispondente all’importo speso per la revisione svolta dal terzo), oppure la risoluzione del contratto, che la avrebbe liberato totalmente dall’obbligazione di pagamento (e le avrebbe tolto però il diritto di utilizzare la traduzione). La risoluzione del contratto, tuttavia, sarebbe pensabile solo se la traduzione consegnata fosse talmente viziata da risultare inutilizzabile. Va precisato che il contratto esiste comunque, anche se non in forma scritta, e gli obblighi delle parti sono chiari, anche se sarebbe sempre meglio formalizzarli per iscritto.

La questione del risarcimento del danno

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Quanto al risarcimento del danno, che è indipendente da queste due opzioni, sembra improbabile, almeno in base alle ragioni addotte dall’agenzia. Questa afferma di aver perso un cliente a causa della traduzione difettosa: dovrà allora dimostrare giudizialmente il nesso causale tra gli errori della traduzione e la decisione del cliente di abbandonarla, cosa che pare difficile, soprattutto perché l’agenzia stessa non ha offerto al traduttore la possibilità di rettificare le traduzioni.

Non solo: il danno causato dalla perdita del cliente deve essere quantificato, come qualunque altro, e le aspettative di guadagno futuro legate a quel cliente devono essere documentabili e ben concrete, non meramente ipotetiche. A meno che esistano contratti già firmati o accordi precisi, dai quali il cliente ha esplicitamente receduto a causa dei problemi della traduzione, dimostrare un danno per perdita di chance spinge in un ambito immaginifico nel quale non sembrano esserci concrete possibilità di riuscita, per l’agenzia.

Diverso sarebbe se gli errori di traduzione avessero causato, ad esempio, la necessità di ristampare un catalogo, con un danno emergente diretto e dimostrabile. Non si può certo escludere che il committente abbia altri argomenti: finché non si vede l’atto di citazione, non si può sapere quali carte ha in mano la controparte, perciò… prudenza. D’altro canto l’agenzia stessa dice che la causa si svolgerebbe dinanzi al giudice di pace: poiché il fatto è avvenuto in Italia, ciò significa che l’agenzia (sempre che sia ben informata) sa di avere argomenti per radicare una causa di valore non superiore a 5000.– EUR, che è il limite di competenza ratione valoris del giudice di pace in Italia in questa materia. Anche se perdesse l’eventuale causa, perciò, il traduttore fronteggerebbe un rischio limitato.

Come uscirne

In questi casi può essere utile cercare un accordo con l’agenzia, a costo di perderci qualcosa, per evitare di portare agli estremi una controversia che sembra ruotare intorno a valori minimi, poi non accettare da quell’agenzia altri incarichi in futuro. I lavori che nascono male succedono, anche senza colpa, per qualche malinteso con il cliente o per un errore di valutazione del traduttore.

E’ un rischio che dev’essere messo in conto e va previsto nella gestione della propria attività. Sarei cauto anche nell’attribuire automaticamente all’agenzia una vis criminalis («tutte scuse per non pagare»). Come molti traduttori, purtroppo, anche agenzie e clienti finali non sempre sanno come muoversi, in caso di contestazioni, e tutelano i propri interessi come sembra loro istintivamente più opportuno.

Quando il committente è deluso, bisogna cercare una soluzione accettabile, sia sul piano commerciale sia su quello giuridico, che possono anche non coincidere. Se ci si lascia prendere dalle emozioni, è quasi inevitabile che i rapporti si guastino o si monti inutilmente il caso nelle camere giudiziarie, con costi, tempi ed esiti incogniti.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Jacqueline Breuer ha detto:

    Grazie per questo chiarimento – è possibile averlo anche in tedesco? Mi piacerebbe molto poter condividerlo in gruppi FB di traduttori tedeschi… perché le domande sono sempre le stesse, soprattutto presso i principianti nella nostra professione.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie per il Suo apprezzamento. Non prevedo di pubblicare questi contenuti in tedesco, perché sono rivolti essenzialmente a traduttori da o verso la lingua italiana. In quel caso dovrei anche adattarne i contenuti al diritto tedesco, che sotto alcuni aspetti è diverso da quello svizzero e da quello italiano. Cordiali saluti. LL

  2. Patrizia ha detto:

    Grazie per la spiegazione chiara ed esauriente.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie per il Suo apprezzamento.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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